C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 09/01/2019 – Delibera – RECLAMO n.34 della Società A.S.D. FUSCALDO CALCIO 1973 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 79 del 13.12.2018 (punizione sportiva della perdita della gara Fuscaldo Calcio1973 –Tavernese del 9.12.2018, Campionato 1^Categoria; squalifica calciatori SPAGNUOLO Mattia, SANTORO Giovanni, TROTTA Antonio, MAIO Fabrizio per TRE gare effettive, squalifica allenatore MARTORA Carmine fino al 30.1.2019, ammenda euro € 300,00).
RECLAMO n.34 della Società A.S.D. FUSCALDO CALCIO 1973
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 79 del 13.12.2018 (punizione sportiva della perdita della gara Fuscaldo Calcio1973 –Tavernese del 9.12.2018, Campionato 1^Categoria; squalifica calciatori SPAGNUOLO Mattia, SANTORO Giovanni, TROTTA Antonio, MAIO Fabrizio per TRE gare effettive, squalifica allenatore MARTORA Carmine fino al 30.1.2019, ammenda euro € 300,00).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA al 39' del secondo tempo della gara del 9.12.2018 Fuscaldo Calcio 1973 - Tavernese, dopo la rete realizzata dalla società Tavernese il n. 9 della società Fuscaldo Calcio 1973, Lanza Massimo, sferrava un pugno al volto del calciatore Falbo Gianluca, n. 4 della società ospite, provocandogli forte dolore allo zigomo e costringendolo a ricorrere alle cure del caso in ospedale; seguiva un’aggressione nei confronti di calciatori e dirigenti ospiti con spintoni e schiaffi ad opera dei calciatori della società Fuscaldo Calcio 1973 Spagnuolo Mattia, Santoro Giovanni, Trotta Antonio, Maio Fabrizio; alla rissa prendevano parte anche i due allenatori delle società, Martora Carmine (società Fuscaldo Calcio 1973) e Guido Marco (società Tavernese). A seguito dei fatti succintamente riportati venivano espulsi i cinque giocatori della società Fuscaldo Calcio 1973, protagonisti della descritta aggressione, per cui la gara veniva sospesa per il venir meno del numero minimo di calciatori della squadra di casa. La reclamante contesta la ricostruzione dei fatti compiuta dall’arbitro in particolare la partecipazione dei tesserati sanzionati alla rissa, mettendo in evidenza una serie di contraddizioni nell’esposizione degli eventi, prima fra tutte la reale motivazione della sospensione della gara: atto di violenza del Lanza o espulsione degli autori dell’aggressione ai calciatori della Tavernese. La narrazione dell’arbitro non può essere assolutamente posta in dubbio in quanto chiara, puntuale ed esaustiva; deve pertanto considerarsi acclarato il compimento dell’atto di violenza da parte di un calciatore del Fuscaldo, il cui nome l’arbitro rettifica a seguito di un mero errore materiale compiuto davanti ai Carabinieri di San Lucido, e la successiva aggressione ai danni dei giocatori della Tavernese ad opera dei calciatori Spagnuolo, Santoro, Trotta e Maio, che non ha permesso la prosecuzione della gara per il venir meno del numero minimo di calciatori del Fuscaldo. Consequenziale l’attribuzione della responsabilità per la sospensione della gara alla società Fuscaldo e quindi la legittimità della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della stessa. Residua da valutare la congruità delle squalifiche irrogate ai calciatori ed all’allenatore del Fuscaldo nonché l’ammenda alla società. Sul punto questo Collegio ritiene che gli avvenimenti giustifichino oltre alla sanzione della punizione sportiva della perdita della gara anche l’irrogazione delle squalifiche di cui in epigrafe e l’ammenda, congrue ed adeguate ai fatti attribuiti. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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