C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 09/01/2019 – Delibera – RECLAMO n. 35 del signor FILIPPONE Fernando (Società U.S.D. Borgia 2007) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 82 del 20.12.2018 (squalifica fino al 19.2.2019).
RECLAMO n. 35 del signor FILIPPONE Fernando (Società U.S.D. Borgia 2007)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 82 del 20.12.2018 (squalifica fino al 19.2.2019).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante assistito da un dirigente della Società di appartenenza; RILEVA il giudice di primo grado ha squalificato il calciatore Filippone sanzionando il comportamento di questi che, a gioco fermo, correva verso l’arbitro e fingendo di non vederlo arrestava la corsa colpendolo con il gomito destro all’altezza dello stomaco. Il Filippone nega l’assunto dell’arbitro sostenendo l’assoluta involontarietà del contatto. Sul punto questo Collegio ritiene che il rapporto dell’arbitro rappresenti il fatto in maniera tale da non poter negare la volontarietà del contatto. La sanzione irrogata è assolutamente congrua ed adeguata e si sottrae ad una eventuale reformatio in peius per la scarsissima lesività che denota il fatto contestato da interpretarsi più correttamente come atto di protesta violenta. Il reclamo è, pertanto, da rigettare. P.Q.M. rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa.
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