C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 09/01/2019 – Delibera – RECLAMO n.36 del signor ROMAGNO Francesco Fedele (Società G.S.D.Xerox Chianello DLF Paola) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.32 S.G.S. del 13.12.018 (squalifica fino al 12.12.2019).

RECLAMO n.36 del signor ROMAGNO Francesco Fedele (Società G.S.D.Xerox Chianello DLF Paola)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.32 S.G.S. del 13.12.018 (squalifica fino al 12.12.2019).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’Avvocato Adolfo Cavaliere per il reclamante in presenza dei genitori esercenti la potestà genitoriale; RILEVA Il signor Romagno Paolo e la signora Sarpa Elisabetta in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul giovane calciatore Romagno Francesco Fedele, minorenne, impugnano la delibera del giudice di primo grado che ha irrogato a quest’ultimo la squalifica fino al 12.12.2019 per atto di violenza (calci e pugni) nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, che si trovava a terra a seguito di una colluttazione con un sostenitore. I reclamanti confermano la ricostruzione fornita dall’arbitro, che non contestano in alcun punto, ma introducono un elemento che a loro dire rappresenta valido motivo di rivisitazione della gravità dei fatti e della conseguente squalifica inflitta al figliolo. Rappresentano che l’uomo che si trovava a terra durante la colluttazione con il dirigente della squadra avversaria era il padre di Francesco Fedele che sarebbe stato indotto, alla vista di quella scena, ad intervenire, non per colpire un dirigente della squadra avversaria (certo Sciammarella Andrea), ma per difendere il padre. Il ragazzo avrebbe, pertanto, sì posto in essere un gesto censurabile ma condizionato da comportamenti sconsiderati da parte di adulti, padre compreso, le cui colpe non deve essere lui a pagare così duramente. Questo Collegio ritiene che le ragioni poste a fondamento del reclamo meritino una profonda riflessione e inducano a valutare, inoltre, positivamente la sincera ammissione di colpa effettuata dal padre del Romagno e dallo stesso ragazzo. Per tale ragione è opportuno valutare la sanzione, non solo nella sua funzione disciplinare e punitiva ma anche per la sua valenza educativa. Per tale ragione appare opportuno ridurla fino a tutto il 30 giugno 2019. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta a ROMAGNO Francesco Fedele a tutto il 30 GIUGNO 2019; dispone restituirsi la tassa.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it