C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 09/01/2019 – Delibera – RECLAMO n.37 della società A.S.D. FUTSAL UNSIC SORIANO 2018 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 20.12.2018 (squalifica calciatori CALVETTA Fioravante fino al 20.6.2019 e GIOGA Gianmarco per QUATTRO gare effettive).
RECLAMO n.37 della società A.S.D. FUTSAL UNSIC SORIANO 2018
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 20.12.2018 (squalifica calciatori CALVETTA Fioravante fino al 20.6.2019 e GIOGA Gianmarco per QUATTRO gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna le sanzioni di cui in epigrafe negando in toto che gli eventi che hanno portato alle decisioni di primo grado si siano realmente verificati. Nega nello specifico che Fioravante Calvetta abbia spinto l’arbitro da dietro facendolo barcollare e che Gianmarco Gioga abbia offeso l’arbitro e lo abbia quindi afferrato per il braccio provocandogli lieve dolore per impedirgli di estrarre il cartellino rosso. Le confutazioni della reclamante si mostrano assolutamente fragili a fronte del rapporto arbitrale che riporta i fatti in maniera articolata puntuale ed esaustiva. Le sanzioni appaiono anch’esse immeritevoli di censura e quindi da confermare. Il reclamo va rigettato. P.Q.M. rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa.
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