C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 15/11/2018 – Delibera – Gara del 27/10/2018 SAN GAETANO CATANOSO – POLISPORTIVA BOVESE ONLUS
Gara del 27/10/2018 SAN GAETANO CATANOSO - POLISPORTIVA BOVESE ONLUS
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 55 del 31/10/2018; letto il reclamo con il quale la società Polisportiva Bovese Onlus chiede la non omologazione del risultato della gara in oggetto, lamentando che copia dell'elenco dei giocatori della squadra avversaria non le è stata consegnata dall'arbitro prima della gara, ma alla fine della stessa, malgrado le continue richieste formulate all'arbitro dal suo capitano e dal dirigente accompagnatore; considerato che l'arbitro nel supplemento di rapporto, appositamente richiesto, testualmente dichiara: "Prima dell'entrata sul terreno di gioco, non consegnavo la distinta della squadra ospitante alla squadra ospite, dopo la richiesta del capitano. Quest'ultimo era consenziente nell'inizio regolare della gara comprendendo che un mio rientro negli spogliatoi avrebbe comportato un ulteriore ritardo"; che l'arbitro riferisce anche “che nell'intervallo nessun componente della società Polisportiva Bovese Onlus gli chiedeva la distinta della società San Gaetano Catanoso e che consegnavo la distinta stessa alla fine della gara”; rilevato che l'art.61 comma 2 delle NOIF chiarisce che copia dell'elenco dei giocatori partecipanti alla gara deve essere consegnata dall'arbitro prima dell'inizio della gara ad ambo le squadre su iniziativa dell'arbitro stesso od a richiesta;
che il citato articolo 61 sancisce anche che la mancata osservanza di tale adempimento non può costituire motivo di reclamo da parte delle società, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedere; che la mancata consegna della distinta di gara non ha consentito, ai responsabili della società Polisportiva Bovese Onlus, di verificare la regolare posizione dei tesserati nella stessa segnati e all'allenatore della suddetta società di apportare ed attivare la tattica più opportuna in relazione all'indicazione dei giocatori partecipanti alla gara medesima; che l'arbitro ha ammesso di aver consegnato la distinta solo a fine gara; che per quanto esposto la gara in oggetto non si è svolta regolarmente; visto l'art.17 comma 4 lettera c) del C.G.S.; delibera 1) annullare la gara di cui in narrativa e trasmettere glia atti al Comitato Regionale per quanto di competenza per la ripetizione della gara; 2) accreditare sul conto della società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS la tassa reclamo versata.