C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 68 del 23/11/2018 – Delibera – Gara del 6/11/2018 ORESTE ANGOTTI – NUOVA ROGLIANO 2016
Gara del 6/11/2018 ORESTE ANGOTTI - NUOVA ROGLIANO 2016
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 59 del 09/11/2018; letto il reclamo della società POL.D. ORESTE ANGOTTI, con il quale ha chiesto irrogarsi, alla squadra avversaria, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 poiché la società Nuova Rogliano 2016 ha utilizzato come assistente dell'arbitro il sig. Merenda Francesco, iscritto in distinta con il numero 3, impiegandolo nella stessa gara come calciatore; rilevato che quanto assunto dalla reclamante trova riscontro negli atti ufficiali dai quali risulta: - che al 25º minuto del secondo tempo il sig. Merenda Francesco (nato il 7.6.1999), iscritto in distinta con il numero 3, pur avendo iniziato l'incontro come assistente arbitrale, prendeva parte alla gara, in sostituzione di altro calciatore, il n. 14 della società Nuova Rogliano 2016 Sig. Perfetti Carlo (nato il 18/05/1999); considerato che la regola 6 del Regolamento del giuoco del calcio prevede, tra l'altro, che un calciatore che inizia la gara con funzione di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare al gioco come calciatore; visto l'art. 17, comma 5 del C.G.S.; delibera 1) in accoglimento del reclamo infligge alla società NUOVA ROGLIANO 2016 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3; 2) accreditare la tassa sul conto della società reclamate