C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 29/11/2018 – Delibera – Gara del 4/11/2018 SORIANO 2010 – COTRONEI 1994
Gara del 4/11/2018 SORIANO 2010 - COTRONEI 1994
Il Giudice Sportivo Territoriale Letto il reclamo fatto pervenire dalla società Cotronei 1994 con il quale ha chiesto irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per avere nelle fila di quest'ultima partecipato il giocatore Laria Saverio, nato il 24.04.1999, squalificato per 3 gare con provvedimento pubblicato nel C.U. n.81 del 03.03.2018 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale (Campionato Nazionale Juniores); accertato che dagli atti della gara del campionato di Eccellenza Soriano 2010-Cotronei 1994 del 04.11.2018 risulta la partecipazione del giocatore Laria Saverio nato il 24.04.1999 già tesserato per la società Vibonese Calcio Srl e successivamente tesserato dalla società Soriano 2010 in data 13.08.2018; che con provvedimento pubblicato nel C.U. n.81 del 03.03.2018 (LND Dip. Interregionale, Campionato Nazionale Juniores) il giocatore Laria Saverio, tesserato con la società Vibonese Calcio Srl veniva squalificato dal Giudice Sportivo per TRE giornate di gara; che la materia è disciplinata dall'art.22 del C.G.S. avente oggetto esecuzione delle sanzioni che a norma del comma 3 del citato art.22 il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nella gara ufficiale della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento; che tuttavia, per il disposto di cui al comma 6, il calciatore colpito da squalifica che non può scontare in tutto od in parte nella stagione sportiva in cui è stata irrogata, deve scontarla nella stagione successiva e, qualora abbia cambiato società o categoria di appartenenza, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza; accertato che il citato calciatore non ha partecipato alle gare AZ Picerno - Vibonese Calcio del 30.3.2018 e Vibonese Calcio - Francavilla del 7.4.2018 del Campionato Nazionale Juniores s.s. 2017/2018; ritenuto che quanto sostenuto dalla reclamante trova riscontro negli atti ufficiali in quanto il giocatore Laria Saverio non aveva titolo a prender parte legittimamente alla gara di cui in narrativa in quanto stato impiegato negli incontri antecedenti alla gara stessa, per come nello specifico: gara Scalea - Soriano 2010 del 09.09.2018; gara Soriano 2010 - Calcio Acri del 16.09.2018; gara Bocale Calcio ADMO - Soriano 2010 del 23.09.2010; gara Soriano 2010 - Olimpic Rossanese del 30.09.2018; gara Sersale - Soriano 2010 del 07.10.2018; gara Soriano 2010 - Trebisacce del 14.10.2018; gara Soriano 2010 - Bovalinese del 21.10.2018; gara Paolana - Soriano 2010 del 28.10.2018; visti gli artt. 17,18 e 19 del C.G.S.; delibera 1) infliggere alla società SORIANO 2010 la punizione sportiva della perdita della gara con i l punteggio di 0 - 3; 2) squalificare per UNA gara il giocatore LARIA Saverio (Soriano 2010); 3) Inibire il Sig. MONARDO Filippo, dirigente accompagnatore ufficiale per la società Soriano 2010 fino al 22.12.2018; 4) accreditare sul conto della reclamante la relativa tassa.