C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 79 del 13/12/2018 – Delibera – Gara del 11/11/2018 BIVONGI PAZZANO 1968 – CAPO VATICANO
Gara del 11/11/2018 BIVONGI PAZZANO 1968 - CAPO VATICANO
Il Giudice Sportivo Territoriale, letta la delibera pubblicata sul C.U. n.73 del 05.12.2018, con la quale la Corte Sportiva di Appello Territoriale in sede, nel decidere il reclamo proposto dalla società Capo Vaticano avverso la delibera di questo G.S.T. di cui al C.U. n.63 del 15.11.2018 (squalifica giocatore Surace Diego fino al 14.11.2019), ha accertato che il detto giocatore è estraneo ai fatti riferiti dall'arbitro nel suo rapporto, essendo degli stessi responsabile il Sig. Cotroneo Filippo, dirigente sella società Capo Vaticano, prosciogliendo da ogni addebito il giocatore Surace Diego, e disponendo, altresì, la trasmissione degli atti a questo G.S.T. per i provvedimenti di competenza a carico del Sig. Cotroneo Filippo;
- che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra, tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014; - che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volentarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui ..." (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, Corte Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e Corte Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; delibera 1) inibire il Sig COTRONEO Filippo ,dirigente della società Capo Vaticano , fino al 12.12.2020; con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A).