C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 20/12/2018 – Delibera – Gara del 15/12/2018 ROGLIANESE CALCIO A 5 – VIBO CALCIO A 5
Gara del 15/12/2018 ROGLIANESE CALCIO A 5 - VIBO CALCIO A 5
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore Girimonte Pierpaolo nato il 05.10.1999 durante la gara specificata in epigrafe al 28 del secondo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione; rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto Girimonte Pierpaolo accertava che lo stesso non risultava regolarmente tesserato per la società Roglianese Calcio a 5 giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria; rilevato che alla data della disputa della gara il predetto giocatore non aveva titolo a partecipare; visto l'Art. 17 comma 5 punto e 18 a del C.G.S. DELIBERA 1) infliggere alla società ROGLIANESE CALCIO A 5 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2-7 come miglior risultato conseguito sul campo; 2) infliggere al Sig. CASSANO Andrea l'inibizione fino al 23/01/2019 quale Dirigente Accompagnatore firmatario della distinta di gara; 3) infliggere al calciatore GIRIMONTE Pierpaolo la squalifica per UNA gara effettiva.