C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 83 del 21/12/2018 – Delibera – Gara del 4/12/2018 XEROX CHIANELLO DLF PAOLA – PAOLANA

Gara del 4/12/2018 XEROX CHIANELLO DLF PAOLA - PAOLANA

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 76 del 07/12/2018 letto il reclamo della società U.S.D. PAOLANA, con il quale la reclamante ha chiesto irrogarsi alla squadra avversaria, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 poiché la società G.S.D. XEROX CHIANELLO DLF PAOLA ha utilizzato come assistente dell'arbitro il sig. Semaforico Francesco, iscritto in distinta con il numero 3, impiegandolo nella stessa gara come calciatore; Rilevato che quanto assunto dalla reclamante trova riscontro negli atti ufficiali dai quali risulta: - che al 13º minuto del secondo tempo il sig. Semaforico Francesco (nato il 14/09/2003), iscritto in distinta con il numero 3, pur avendo iniziato l'incontro come assistente arbitrale, prendeva parte alla gara, in sostituzione di altro calciatore, il n. 6 della società G.S.D. XEROX CHIANELLO DLF PAOLA sig. Saragò Francesco (nato il 06/03/2001); Considerato che la regola 6 del Regolamento del giuoco del calcio prevede, tra l'altro, che un calciatore che inizia la gara con funzione di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare al gioco come calciatore; Visto l'art. 17, comma 5 del C.G.S. delibera 1) accogliere il reclamo ed infliggere alla società G.S.D. XEROX CHIANELLO DLF PAOLA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3; 2) accreditare la relativa tassa reclamo già versata dalla società U.S.D. Paolana.

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