C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 13/11/2018 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.6 a carico di: -sig.MELIA GIUSEPPE, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società A.S.D. FILANDARI per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 48, comma 3, delle N.O.I.F. per avere, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l’obbligo di schierare in campo la migliore formazione nonché per aver consentito a propri tifosi di esporre uno striscione contenente frasi irriguardose nei confronti di istituzioni federali e calcistiche; -sig. MELIA VINCENZO, dirigente della società A.S.D. FILANDARI e nell’occasione anche Dirigente Accompagnatore per aver, in violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 48, comma 3, delle N.O.I.F. per avere, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l’obbligo di schierare in campo la migliore formazione e comunque di non aver richiamato nel corso della gara i propri calciatori ad un maggior impegno nonché per aver consentito a tifosi della propria società di esporre uno striscione contenente frasi irriguardose nei confronti di istituzioni federali e calcistiche; -società A.S.D. FILANDARI (matricola 944209) ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante nonché dal proprio dirigente. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,1973/1177 pfi 17-18/CS/SDS del 28/08/2018.

 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.6 a carico di:

-sig.MELIA GIUSEPPE, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società A.S.D. FILANDARI per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 48, comma 3, delle N.O.I.F. per avere, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l’obbligo di schierare in campo la migliore formazione nonché per aver consentito a propri tifosi di esporre uno striscione contenente frasi irriguardose nei confronti di istituzioni federali e calcistiche; -sig. MELIA VINCENZO, dirigente della società A.S.D. FILANDARI e nell’occasione anche Dirigente Accompagnatore per aver, in violazione dell'art.1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 48, comma 3, delle N.O.I.F. per avere, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l’obbligo di schierare in campo la migliore formazione e comunque di non aver richiamato nel corso della gara i propri calciatori ad un maggior impegno nonché per aver consentito a tifosi della propria società di esporre uno striscione contenente frasi irriguardose nei confronti di istituzioni federali e calcistiche; -società A.S.D. FILANDARI (matricola 944209) ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante nonché dal proprio dirigente. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,1973/1177 pfi 17-18/CS/SDS del 28/08/2018.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1177pfi17-18 avente ad oggetto: “Accertamenti in merito al comportamento tenuto dalla A.S.D. FILANDARI che avrebbe posto in essere una condotta volta ad alterare il risultato dell’incontro nella gara “FILANDARI – CAPISTRANESE” del 25.03.2018 (Terza Categoria), terminata 33 a 8 per la squadra ospite, esponendo, altresì, uno striscione contenente un’espressione offensiva nei confronti degli Organi Federali”;

Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 19.04.2018 al n. 1177 pfi 17-18. letta la documentazione pervenuta con delega di affidamento e più precisamente: 1. Copia lettera d’incarico Proc. 1177 pfi17-18 Prot. 10455/1177pfi17-18 del 10 aprile 2018; 2. Copia della Racc. del 04/04/2018 inviata dal C.R. Calabria alla Procura Federale; 3. Lettera del Presidente C.R.A. Calabria, sig. Francesco Longo, del 03.04.2018 con relativo articolo del quotidiano on-line “Il Vibonese”; 4. Lettera del Presidente della Sezione A.I.A. di Vibo Valentia; 5. Copia Referto Arbitrale della gara Filandari - Capistranese del 25.03.2018; 6. Copia C.U. n. 52 del 29.03.2018; 7. Fogli di censimento della società A.S.D. FILANDARI relativo alla s.s. 2017/2018; 8. Fogli di censimento della società A.S.D. CAPISTRANESE relativo alla s.s. 2017/2018; 9. Stralcio del C.U. 51 del 22.03.2018; preso atto delle audizioni di alcuni tesserati ed in particolare: 10. Audizione del 14 maggio 2018 del Sig. MAGGIO BATTAGLIA Carmelo; 11. Audizione del 31 maggio 2018 del Sig. MELIA Giuseppe; 12. Audizione del 31 maggio 2018 del Sig. MELIA Vincenzo; atteso che con nota del 22/03/2018 il Presidente della Sezione A.I.A. di Vibo Valentia trasmetteva alla L.N.D. – Comitato Provinciale di Vibo Valentia ed al Presidente del CRA Calabria un articolo di stampa pubblicato il 26/03/2018 sul quotidiano “Il Vibonese” relativo alla protesta messa in atto dalla società Filandari in occasione della gara A.S.D. Filandari – A.S.D. Capistranese disputata il 25/03/2018. Evidenziava altresì come l’articolo citato fosse corredato da una foto che ritraeva dei tesserati della società Filandari accanto ad uno striscione riportante la frase “ LEGA – AIA – VIBO – VERGOGNATEVI ”; verificato che il sig. Francesco Longo Presidente della A.I.A – C.R.A. Calabria, con nota a propria firma del 30/03/2018 chiedeva al Presidente della L.N.D. – C.R. Calabria di inviare gli atti alla Procura Federale relativamente ad un articolo di stampa pubblicato il 26/03/2018 sul quotidiano “Il Vibonese” corredato da una foto che ritraeva dei tesserati della società A.S.D. Filandari accanto ad uno striscione riportante la frase “LEGA – AIA – VIBO – VERGOGNATEVI”; considerato che con lettera del 04/04/2018 inviata alla Procura Federale della F.I.G.C. (prot. 9988 del 11/04/2018) il Presidente della L.N.D. – C.R. Calabria trasmetteva per competenza quanto ricevuto dal Presidente dell’A.I.A. – C.R.A. Calabria allegando alla stessa il referto arbitrale della gara A.S.D. Filandari – A.S.D. Capistranese disputata il 25/03/2018, lo stralcio del C.U. n. 52 del 29/03/2018 ed il foglio di censimento della società A.S.D. FILANDARI; ritenuto che l’esito dell’attività istruttoria ha comunque accertato che la società A.S.D. Filandari è scesa in campo per la gara valevole per il Campionato di Terza Categoria A.S.D. Filandari – A.S.D. Capistranese disputata il 25/03/2018 e terminata con il punteggio di 8 – 33 con soli sette calciatori a seguito di numerosi provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo con il C.U. n. 51 del 22/03/2018; preso atto che come evidenziato dal D.G. nel corso della propria audizione quando testualmente afferma “Sinceramente posso riferire che più volte ho sollecitato i calciatori a giocare con maggiore impegno altrimenti dovevo prendere provvedimenti, per i primi cinque minuti dopo i miei interventi ottenevo dai calciatori più impegno ma subito dopo si adagiavano” vi è stato uno scarso impegno da parte dei calciatori della società A.S.D. Filandari ; accertato comunque che seppur giocando con scarso impegno i calciatori della società A.S.D. Filandari non hanno partecipato alla gara con l’intento di favorire gli avversari o protestare platealmente per quanto accaduto nel corso della gara precedente e che pertanto non può ritenersi provata una condotta illecita posta in essere tanto dalla società A.S.D. Filandari quanto dai suoi calciatori; atteso che non risulta esservi stato nel corso della gara un richiamo ad un maggior impegno da parte di alcun rappresentante della società e nel contempo non può comunque ritenersi accoglibile l’attenuante più volte invocata relativamente alla inferiorità numerica; considerato che era comunque onere della società, nella consapevolezza dei provvedimenti disciplinari comminati dal Giudice Sportivo a carico dei propri calciatori e della prosecuzione del campionato, porre in essere ogni possibile azione volta a mettere in campo la migliore formazione garantendo in tal modo la regolarità del campionato; ritenuto altresi che la foto apparsa sul giornale quotidiano “Il Vibonese” il 26/03/2018 non sia pienamente attendibile in quanto la stessa appare frutto di un evidente quanto grossolano fotomontaggio ma che deve comunque evidenziarsi come i soggetti auditi seppur affermando di non aver visto lo striscione non escludono che lo stesso possa essere stato esposto dai propri tifosi in segno di protesta per i fatti accaduti nel corso della gara precedente; considerato che l’attività di indagine svolta e gli atti acquisiti al presente procedimento consentono, pertanto, di ritenere provata la condotta antiregolamentare posta in essere: 1. dal sig. MELIA GIUSEPPE, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società A.S.D. FILANDARI per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 48, comma 3, delle N.O.I.F. per avere, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l’obbligo di schierare in campo la migliore formazione nonché per aver consentito a propri tifosi di esporre uno striscione contenente frase irriguardose nei confronti di istituzioni federale e calcistiche;

2. il sig. MELIA VINCENZO, dirigente della società A.S.D. FILANDARI e nell’occasione anche Dirigente Accompagnatore per aver, in violazione dell'art.1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 48, comma 3, delle N.O.I.F. per avere, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l’obbligo di schierare in campo la migliore formazione e comunque di non aver richiamato nel corso della gara i propri calciatori ad un maggior impegno nonché per aver consentito a tifosi della propria società di esporre uno striscione contenente frase irriguardose nei confronti di istituzioni federale e calcistiche; 3. dalla società A.S.D. FILANDARI (matricola 944209) ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante nonché dal proprio dirigente; vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 06 luglio 2018 notificata alle parti e da questi regolarmente ricevuta; per i motivi sopra esposti; vista la proposta dal Sostituto Procuratore Federale Dott. Michele SIBILLANO; HANNO DEFERITO A questo Tribunale Federale Territoriale: 1. il sig. MELIA GIUSEPPE, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società A.S.D. FILANDARI per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 48, comma 3, delle N.O.I.F. per avere, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l’obbligo di schierare in campo la migliore formazione nonché per aver consentito a propri tifosi di esporre uno striscione contenente frase irriguardose nei confronti di istituzioni federali e calcistiche; 2. il sig. MELIA VINCENZO, dirigente della società A.S.D. FILANDARI e nell’occasione anche Dirigente Accompagnatore per aver, in violazione dell'art.1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 48, comma 3, delle N.O.I.F. per avere, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l’obbligo di schierare in campo la migliore formazione e comunque di non aver richiamato nel corso della gara i propri calciatori ad un maggior impegno nonché per aver consentito a tifosi della propria società di esporre uno striscione contenente frase irriguardose nei confronti di istituzioni federali e calcistiche; 3. la società A.S.D. FILANDARI (matricola 944209) ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante nonché dal proprio dirigente. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 12 novembre 2018 , è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco . Nessuno è comparso per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti: -per i il signor Melia Giuseppe mesi 4 d’inibizione; - per il signor Melia Vincenzo mesi 3 d’inibizione; I MOTIVI DELLA DECISIONE -per la Società A.S.D. Filandari € 300,00 d’ammenda. Dagli elementi in atti resta confermato che la squadra Filandari non ha profuso il dovuto impegno nel corso della gara Filandari – Capistranese del 25.03.2018 e che il Presidente ed il dirigente incolpati hanno disatteso l’obbligo di schierare la migliore formazione e di non aver richiamato i propri calciatori ad un maggiore impegno. E’ necessario tuttavia tener conto, ai fini della determinazione della sanzione, del numero dei calciatori a disposizione della società, per effeto di squalifiche comminate in precedenza dal Giudice Sportivo ad altri tesserati. E’ da escludere, invece, che i dirigenti della Società abbiano consentito ai propri tifosi di esporre uno striscione contenente frasi irriguardosi nei confronti degli Organi Federali. Risulta pacificamente che la fotografia in cui tale striscione è raffigurato, pubblicata su una testata locale, sia frutto di un fotomontaggio e che pertanto tale striscione non sia mai stato in realtà esposto. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga : al signor MELIA Giuseppe la sanzione dell’inibizione di gg. SESSANTA (60) e quindi fino al 12 GENNAIO 2019; al signor MELIA Vincenzo la sanzione dell’inibizione per gg. QUARANTACINQUE (45) e quindi fino al 28 DICEMBRE 2018; alla società A.S.D. FILANDARI (matricola 944209) l’ammenda di € 100,00 (cento/00).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it