C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 05/12/2018 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.8 A carico di: -sig. MARINO Pietro, presidente e legale rappresentante della società A.S.D.AUDAX RAVAGNESE ha violato l’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione a quanto previsto dall’art.38 comma 1 delle NOIF ( secondo il quale i tecnici per svolgere l’attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società)] per aver consentito e comunque non impedito al tecnico TOMASELLI Francesco di svolgere l’attività di allenatore della società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE partecipante al campionato di Prima Categoria Girone D Calabria senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la stessa società ( ultimo tesseramento risulta per la stagione sportiva 2016/2017); -Società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE. per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al proprio presidente e legale rappresentante MARINO Pietro ed all’allenatore TOMASELLI Francesco. Deferimento della Procura Federle Prot. 3112/1307 pfi 17-18 MS/AS/ac del 2 ottobre 2018.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.8 A carico di:
-sig. MARINO Pietro, presidente e legale rappresentante della società A.S.D.AUDAX RAVAGNESE ha violato l’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione a quanto previsto dall'art.38 comma 1 delle NOIF ( secondo il quale i tecnici per svolgere l'attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società)] per aver consentito e comunque non impedito al tecnico TOMASELLI Francesco di svolgere l'attività di allenatore della società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE partecipante al campionato di Prima Categoria Girone D Calabria senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la stessa società ( ultimo tesseramento risulta per la stagione sportiva 2016/2017); -Società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE. per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al proprio presidente e legale rappresentante MARINO Pietro ed all'allenatore TOMASELLI Francesco. Deferimento della Procura Federle Prot. 3112/1307 pfi 17-18 MS/AS/ac del 2 ottobre 2018.
IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale aggiunto; Visti gli atti del procedimento disciplinare n. 1307 pfi 2017/2018 (iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 21.05.2018) avente ad oggetto: “ Presunta violazione del vincolo di giustizia da parte del sig. TOMASELLI Francesco, tecnico iscritto ai ruoli che svolgerebbe attività in favore della Società ASD AUDAX RAVAGNESE, in relazione ad una denuncia querela sporta dallo stesso nei confronti dell'arbitro MARCHESANO Rocco a seguito della gara ASD AUDAX RAVAGNESE – AC SCILLESE del 26.11.17 (prot.6217)”; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 20.07.2018 trasmessa ai soggetti sottoposti alle indagini TOMASELLI Francesco, MARINO Pietro e Società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE i quali hanno presentato memoria difensiva il 05.09.2018 tramite il difensore domiciliatario all'uopo nominato con procura speciale Avv. Federica ARCUDI; Rilevato che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati acquisiti i seguenti documenti: A) denuncia querela presentata da TOMASELLI Francesco il 06.12.2017 dinanzi alla Stazione Carabinieri Gallina ( Legione Carabinieri Calabria) nei confronti dell'arbitro MARCHESANO Rocco della sezione AIA di Taurianova (RC), dal contenuto ampiamente confessorio laddove dichiara e sottoscrive “...faccio parte della società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE in qualità di allenatore..”; B) reclamo alla Corte Sportiva D'Appello Territoriale Comitato Regionale Calabria presentato dalla società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE,avverso la sanzione sportiva dell'inibizione fino al 30.07.2018 nei confronti di TOMASELLI Francesco (di cui al CU. n.76 del 30.11.2017) con allegata copia della denuncia querela presentata da TOMASELLI Francesco nei confronti dell'arbitro MARCHESANO Rocco; C) fogli di censimento stagione sportiva 2017/2018 della società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE; D) nota della Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o il C.R. Calabria del giorno 11.01.2018 (Prot. 6217 Procura Federale) riguardante il reclamo n.31 della società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE avverso decisione Giudice Sportivo Territoriale CR Calabria di cui al C.U. 76 del 30.11.2017 ( inibizione nei confronti di TOMASELLI Francesco fino al 30.07.2018) con relativi allegati; E) nota del 16.05.2018 ( prot.11828 Procura Federale Figc) trasmessa agli Uffici della Procura Federale Figc dalla Segreteria Federale Figc a riscontro di email nota del 15.05.2018 in cui si attesta che il sig. TOMASELLI Francesco non ha richiesto alcuna autorizzazione ad adire le vie legali nei confronti di MARCHESANO Rocco arbitro delle partite AUDAX RAVAGNESE - DELIESE del 15.10.2017 e AUDAX RAVAGNESE – SCILLESE del 25.11.2017; F) tabulati tesseramento Settore Tecnico TOMASELLI Francesco (allenatore di base - codice 118.386) con ultimo tesseramento stagione sportiva 2016/2017 (A.S.D. AUDAX RAVAGNESE; Ritenuto pertanto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che il sig. TOMASELLI Francesco, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (allenatore di base - codice 118.386) nella stagione sportiva 2017/2018, benché non regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico Figc ( ultimo tesseramento risulta per la stagione sportiva 2016/2017) ha svolto l'attività di allenatore della società A.S.D. RAVAGNESE partecipante al campionato di Prima Categoria Girone D Calabria ed ha presentato in data 06.12.2017 dinanzi alla Stazione Carabinieri Gallina ( Legione Carabinieri Calabria) denuncia querela relativa a percosse nei confronti dell'arbitro MARCHESANO Rocco della sezione AIA di Taurianova (RC), in relazione ai fatti verificatesi nel corso delle partite del campionato di Prima Categoria Calabria Girone D che si sono svolte presso il campo comunale di Ravagnese (Reggio Calabria) il 15.10.2017 ( A.S.D. AUDAX RAVAGNESE / DELIESE) ed il 26.11.2017 (A.S.D. AUDAX RAVAGNESE / SCILLESE), senza richiedere preventivamente alla F.I.G.C. l’autorizzazione ad adire la giurisdizione statale in deroga al cd ”vincolo di giustizia sportiva” e violando la clausola compromissoria; Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano comportamenti in violazione della normativa federale, posti in essere dal soggetto di seguito indicato: -il sig. MARINO Pietro, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE ha violato l’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione a quanto previsto dall'art.38 comma 1 delle NOIF ( secondo il quale i tecnici per svolgere l'attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società)] per aver consentito e comunque non impedito al tecnico TOMASELLI Francesco di svolgere l'attività di allenatore della società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE partecipante al campionato di Prima Categoria Girone D Calabria senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la stessa società ( ultimo tesseramento risulta per la stagione sportiva 2016/2017 ); -Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte ascrivibili rispettivamente al presidente e legale rappresentante MARINO Pietro ed all'allenatore TOMASELLI Francesco, ai sensi dell'art.4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva della Società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE ; -Vista la memoria del 05.09.2018 presentata dall'Avv. Federica ARCUDI difensore con procura speciale di TOMASELLI Francesco, MARINO Pietro e società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE, che non ha portato alcun elemento idoneo ad escludere nei confronti di tutti gli indagati le violazioni delle normative federali evidenziate nella CCI notificata con gli addebiti ampiamente accertati: oltre al documento di carattere confessorio dello stesso TOMASELLI Francesco (denuncia querela presentata dinanzi alla Legione Carabinieri Calabria Stazione Gallina (RC) il 06.12.2017..”faccio parte della società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE in qualità di allenatore .In data 15 ottobre 2017 ...nella partita suddetta...mi trovavo seduto in panchina..”vi è conferma nello stesso organigramma (di cui ai fogli di censimento) stagione sportiva 2017/2018 della società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE depositato presso il Comitato Regionale Calabria Figc e sottoscritto sia dal Presidente MARINO Pietro che da TOMASELLI Francesco laddove risulta il sig. TOMASELLI Francesco con la qualifica di tecnico iscritto all'Albo ( peraltro senza aver formalizzato per la stagione sportiva 2017/2018 il regolare tesseramento per la stessa società presso il Settore Tecnico Figc) nonché il C.U. n.49 del 19.10.2017 Figc Calabria relativo alle gare del 14.10.2017 (ALL.3), con l'inibizione fino al 30.12.2017 comminata a TOMASELLI Francesco ” per essere uscito senza autorizzazione dall'area tecnica...” ; -Considerato che per quanto concerne le violazioni poste dal sig. TOMASELLI Francesco (allenatore di base - codice 118.386) [ A) l'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva), l'art.15 del Codice di Giustizia Sportiva ( violazione della clausola compromissoria) e l'art 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (testo previgente) ora trasfuso nell'art.37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ( secondo il quale i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei ruoli del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali) in relazione all’art. 30 commi 1, 2 e 4 dello Statuto Federale ( secondo il quale i tesserati, sono soggetti al vincolo di giustizia della FIGC ed alla clausola compromissoria) per aver presentato in data 06.12.2017 querela relativa a percosse nei confronti dell'arbitro MARCHESANO Rocco della sezione AIA di Taurianova (RC), in relazione ai fatti verificatesi nel corso delle partite del campionato di Prima Categoria Girone D Calabria che si sono svolte presso il campo comunale di Ravagnese (Reggio Calabria) il 15.10.2017 ( A.S.D. AUDAX RAVAGNESE / DELIESE) ed il 26.11.2017 (A.S.D. AUDAX RAVAGNESE / SCILLESE), senza richiedere preventivamente alla F.I.G.C. l’autorizzazione ad adire la giurisdizione statale in deroga al cd ”vincolo di giustizia sportiva” e violando la clausola compromissoria; B) l'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) e l'art 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (testo previgente) ora trasfuso nell'art.37 commma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ( secondo il quale i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei ruoli del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali) in relazione a quanto previsto dall'art.38 comma 1 delle NOIF (secondo il quale i tecnici per svolgere l'attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società) per aver svolto nella stagione sportiva 2017/2018 l'attività di allenatore della società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE partecipante al campionato di Prima Categoria Girone D Calabria, senza essere regolarmente tesserato per la stessa società in quanto il tesseramento non risulta mai perfezionato presso il Settore Tecnico Figc ( ultimo tesseramento risulta per la stagione sportiva 2016/2017 )]; per i motivi sopra esposti, vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Tullio CRISTAUDO si provvede con autonomo atto al deferimento dinanzi alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico Figc; HANNO DEFERITO innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale: -il sig. MARINO Pietro, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE ha violato l’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione a quanto previsto dall'art.38 comma 1 delle NOIF ( secondo il quale i tecnici per svolgere l'attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società)] per aver consentito e comunque non impedito al tecnico TOMASELLI Francesco di svolgere l'attività di allenatore della società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE partecipante al campionato di Prima Categoria Girone D Calabria senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la stessa società ( ultimo tesseramento risulta per la stagione sportiva 2016/2017 ); -la Società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE. per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al proprio presidente e legale rappresentante MARINO Pietro ed all'allenatore TOMASELLI Francesco. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 3 dicembre 2018 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco. Nessuno è comparso per i deferiti. E’ pervenuta nei loro interessi memoria difensiva da parte dell’Avvocato Federica Arcuri, negando la sussistenza di prova in merito agli addebiti contestati alle parti assistite e chiedeva il loro proscioglimento e in subordine l’applicazione di pene minime previste. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti: -per il signor MARINO Pietro l’inibizione di mesi sei; I MOTIVI DELLA DECISIONE -per la società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE l’ammenda complessiva di € 1.100,00, di cui € 500,00 per la violazione della clausola compromissoria del Tomaselli e € 600,00 per responsabilità diretta del Presidente Marino. Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga : - al signor MARINO Pietro l’inibizione di MESI SEI (6); -alla società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE l’ammenda di € 1.100,00 (millecento/00).
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