C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 13/12/2018 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 7 a carico di: 1) ROTELLA Tommaso Francesco, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. ed all’art. 8 comma 9 del C.G.S., per avere, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società A.S.D. Due Mari Tiriolo in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l’obbligo di corrispondere, nei termini di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D., in favore dell’allenatore Renda Joseph; 2) società A.S.D. DUE MARI TIRIOLO (matricola 931400) ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 3502/1330pfi 17-18/CS/sds del 17/10/2018.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 7 a carico di:
- ROTELLA Tommaso Francesco, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. ed all’art. 8 comma 9 del C.G.S., per avere, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società A.S.D. Due Mari Tiriolo in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l’obbligo di corrispondere, nei termini di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D., in favore dell’allenatore Renda Joseph; 2) società A.S.D. DUE MARI TIRIOLO (matricola 931400) ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 3502/1330pfi 17-18/CS/sds del 17/10/2018.
IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, visti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n.1330 pfi/17-18, avente ad oggetto: “Mancato pagamento da parte della società ASD Due Mari Tiriolo della somma di €1.275,80 nei confronti dell’allenatore Sig. Renda Joseph, nel termine previsto di 30 gg. dalla notifica della decisione del Collegio Arbitrale L.N.D. (C.U. n. 1 dell’08.02.2018)”; Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 31/05/2018 al n.1330pfi 17-18.
osservano quanto segue letta la documentazione pervenuta con delega di affidamento e più precisamente: -comunicazione mail del 20/03/2018, a firma del Fiduciario AIAC Calabria, avente ad oggetto il mancato pagamento da parte della società A.S.D. Due Mari Tiriolo di quanto dovuto e stabilito dal Collegio Arbitrale L.N.D. con proprio C.U. n. 1/2018 a favore dell’allenatore sig. Renda Joseph; -comunicazione dell' 08/02/2018, con cui il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. comunicava alla società A.S.D. Due Mari Tiriolo la decisione assunta in merito al ricorso proposto dall’allenatore sig. Renda Joseph con contestuale invito al pagamento delle somme dovute nel termine di trenta giorni; -copia del C.U. n. 1/2018 del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. del 08/02/2018; -copia della vertenza n. 70/78 vertente tra il tecnico sig. Renda Joseph e la società A.S.D. Due Mari Tiriolo; -copia della ricevuta di ritorno della A/R inviata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. in data 10/02/2018 alla società A.S.D. Due Mari Tiriolo e da questa ricevuta il 20/02/2018; -Comunicato Ufficiale n. 205 del 12 febbraio 2018 della Lega Nazionale Dilettanti; -Censimento società A.S.D. Due Mari Tiriolo stagione sportiva 2016-2017 e 2017/2018; letto il provvedimento relativo alla vertenza 94/78, emesso nella seduta dell' 08/02/2018 dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti pubblicato in pari data con proprio C.U. n° 1/2018 con il quale, in accoglimento del ricorso proposto dall’allenatore sig. Renda Joseph, veniva sancito l’obbligo da parte della Società A.S.D. Due Mari Tiriolo di corrispondere allo stesso la complessiva somma di € 1.275,80 di cui € 1.100,00 relativi al saldo pagamento del premio tesseramento, € 172,80 per indennità chilometrica ed € 3,00 per interessi; rilevato che il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. tramite A/R del 10/02/2018 notificava alla società A.S.D. Due Mari Tiriolo la predetta delibera e ne trasmetteva copia anche all’allenatore sig. Renda Joseph ed alla L.N.D. - Comitato Regionale Calabria, precisando che il provvedimento era inappellabile ed immediatamente esecutivo nel rispetto dei termini di trenta giorni, nelle modalità, tutele e sanzioni previste dall’art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F. e del C.G.S.; considerato che la citata A/R indirizzata alla società A.S.D. Due Mari Tiriolo veniva regolarmente ritirata in data 20/02/2018 e quindi deve ritenersi esplicativa di tutti gli effetti giuridici in essa contenuti; letta la nota del 20 marzo 2018, con la quale l’A.I.A.C. Calabria evidenziava il mancato pagamento da parte della società A.S.D. Due Mari Tiriolo di quanto dovuto e stabilito dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con proprio C.U. n. 1/2018 a favore dell’allenatore sig. Renda Joseph; rilevato che l’inadempienza di cui sopra integra gli estremi della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 94 ter comma 13 delle NOIF ed all’art. 8, comma 9, del C.G.S., ascrivibile alla Società A.S.D. Due Mari Tiriolo per non avere corrisposto la somma deliberata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. a favore dell’allenatore sig. Renda Joseph, nei termini dei trenta giorni dalla notifica del provvedimento deliberativo stesso; ritenuto che detta violazione sia ascrivibile al Sig. Rotella Tommaso Francesco, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società A.S.D. Due Mari Tiriolo, per il rapporto di immedesimazione organica del medesimo con la società, essendo lo stesso tenuto ad adempiere agli obblighi de quibus nonché alla Società medesima, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.; considerato che l’attività di indagine svolta e gli atti acquisiti al presente procedimento consentono, pertanto, di ritenere provata la condotta antiregolamentare posta in essere: a) da ROTELLA Tommaso Francesco, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. ed all’art. 8 comma 9 del C.G.S., per avere, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società A.S.D. Due Mari Tiriolo in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l’obbligo di corrispondere, nei termini di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D., in favore dell’allenatore Renda Joseph; b) dalla società A.S.D. DUE MARI TIRIOLO ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante; vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 26 Luglio 2018 ritualmente notificata alle parti; atteso che il sig. Rotella Tommaso Francesco per sé e per la società A.S.D. Due Mari Tiriolo chiedeva di essere audito in merito ai fatti contestati; atteso che in data 13/09/2018 veniva sentito il sig. Rotella Tommaso Francesco il quale esponeva oralmente le ragioni difensive proprie e della società da lui legalmente rappresentata consegnando altresì un dossier contenete documentazione probatoria; ritenuto comunque che gli argomenti difensivi adotti non fanno venir meno le contestazioni già formulate, con la notifica della Comunicazione di Conclusione Indagini, a carico tanto del sig. Rotella quanto della società A.S.D. Due Mari Tiriolo; per i motivi sopra esposti, vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Michele Sibillano;
HANNO DEFERITO al Tribunale Federale Territoriale presso la L.N.D. - Comitato Regionale Calabria: 1)ROTELLA Tommaso Francesco, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. ed all’art. 8 comma 9 del C.G.S., per avere, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società A.S.D. Due Mari Tiriolo in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l’obbligo di corrispondere, nei termini di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D., in favore dell’allenatore Renda Joseph; 2)la società A.S.D. DUE MARI TIRIOLO ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante. IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 10.12.2018 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco nonché il Presidente ROTELLA Tommaso Francesco, in proprio e nell’interesse della ASD Due Mari Tiriolo, che chiedeva l’irrogazione di sanzioni contenute nel minimo. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento e formulava per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie: -per ROTELLA Tommaso Francesco, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società A.S.D. Due Mari Tiriolo, l’inibizione di mesi tre; -per la società A.S.D. DUE MARI TIRIOLO un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019 o in quello di competenza al momento dell’iscrizione. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale irroga: al sig. ROTELLA Tommaso Francesco, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società A.S.D. Due Mari Tiriolo, l’inibizione di MESI TRE (3); alla società A.S.D. DUE MARI TIRIOLO (matricola 931400) UN (1) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019 o in quello di competenza al momento dell’iscrizione.
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