F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 177/CSA pubblicata il 25 Febbraio 2022 – U.S. Avellino 1912

Decisione n. 177/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 180/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:  

Pasquale Marino - Presidente

Maurizio Borgo – Vice Presidente

Bruno Di Pietro - Componente (relatore) 

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 180/CSA/2021-2022, proposto dalla società U.S. Avellino 1912 in data 09.02.2022,

per la riforma decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio  Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 194/DIV del 08.02.2022; 

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.02.2022, il Prof. Avv. Bruno Di Pietro e udito l’Avv. Eduardo Chiacchio per la società reclamante; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In riferimento alla gara Catanzaro – Avellino, tenutasi il 6 febbraio 2022, il calciatore Alberto Dossena, in forze all’Avellino, veniva sanzionato dal Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 194/DIV dell’8 febbraio 2022) con due (n.2) giornate effettive di squalifica, “per avere, al 41°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento con il pallone a distanza di gioco, colpiva con il piede a martello e la gamba tesa un calciatore avversario al piede, senza provocargli conseguenze”. Inoltre, il Giudice Sportivo precisava che la “misura della sanzione” veniva determinata “in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario (supplemento arbitrale)”.

In effetti, dal referto arbitrale del 6 febbraio 2022, redatto dal direttore di gara, sig. Matteo Gualtieri, integrato dalla successiva dichiarazione suppletiva del 7 febbraio 2022, era possibile accertare che il calciatore Dossena, al 41° del 2° tempo, commetteva una azione fallosa, intervenendo nella contesa della palla con un calciatore avversario e “con il piede a martello e la gamba tesa” lo colpiva “tra il tallone e la caviglia” (cfr. referto suppletivo del sig. Gualtieri del 7 febbraio 2022).

Avverso la sanzione della squalifica, come determinata dal Giudice Sportivo, preannunciava reclamo l’U.S. Avellino 1912, società di appartenenza del calciatore, con atto del 9 febbraio 2022.

Il reclamo veniva perfezionato in data 10 febbraio 2022, con l’atto contenente le motivazioni e con il quale, la società U.S. Avellino 1912, a mezzo degli avvocati Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo, riassumendo, impugnava la sanzione argomentando circa: 1) eccessiva severità della pena per errata configurabilità giuridica dell’evento; 2) conseguente richiesta di riduzione della pena. Sulla base dei due argomenti, la difesa della società Avellino, sosteneva che, anzitutto, l’evento dovesse essere riqualificato da condotta violenta (ex art. 38 CGS FIGC) a condotta gravemente antisportiva (ex art. 39 CGS FIGC). Inoltre, anche sulla base di un presunto identico caso allegato, deciso da questa Corte (decisione n.119/CSA/2021-2022) la difesa dell’Avellino, per effetto della sola riqualificazione, chiedeva la riduzione della squalifica da due ad una giornata per il calciatore Dossena.

Il reclamo, invero, non appare fondato e va respinto per le motivazioni di seguito indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In relazione alla qualificazione del fatto. Questa Corte Sportiva d’Appello, si è già espressa in precedenti decisioni, (ex multis, la recentissima n. 157/CSA/2021-2022), distinguendo, in relazione alla qualificazione giuridica di un evento, tra la condotta violenta, prevista all’art. 38 CGS e la condotta gravemente antisportiva, prevista dall’art. 39. In particolare, l’art. 38, prevede, al netto di circostanze aggravanti ed attenuanti, una sanzione minima indicata in 3 giornate di squalifica o a tempo determinato, potendosi raggiungere, nei casi più gravi, la squalifica fino a 5 giornate.

L’art. 39, prevede, sempre al netto di circostanze aggravanti ed attenuanti, una sanzione minima di 2 giornate di squalifica. Da giurisprudenza di questa Corte, oramai consolidata, si ritiene che la condotta violenta consista in un atto violento caratterizzato da volontarietà ed intenzionalità, mentre la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, nella contesa della palla. Nel caso di specie, riferito al calciatore Dossena, effettivamente, dal referto arbitrale e dal supplemento, emerge che la condotta appaia realmente caratterizzata da agonismo eccessivo e non da violenza. In ciò la relazione arbitrale appare sufficientemente chiara nell’individuare gli elementi costitutivi della azione, descrivendoli (cfr. supplemento arbitrale del 7 febbraio 2022) nel “contrasto di gioco”, con “il pallone a distanza di gioco”, elementi essenziali per riportare l’evento ad una azione caratterizzata da eccessivo agonismo sportivo, più che a una violenza gratuita. Quindi il fatto va sicuramente riqualificato da condotta violenta a condotta gravemente antisportiva.

2. in relazione alla determinazione della sanzione. Ma, pur entro i limiti di cui al punto precedente, il reclamo non può essere accolto. Il reclamante, pur non aderendo espressamente alla possibilità di applicazione della attenuante individuata dal Giudice sportivo, chiede, sulla base della sola riqualificazione giuridica del fatto, la diminuzione della squalifica ad una giornata effettiva. Ebbene, onde evitare equivoci, va anzitutto ribadito il motivo per il quale questa Corte non ritiene applicabile la attenuante di cui all’art. 13, 2° comma, CGS. L’art. 39, stabilisce come pena per gli atti gravemente antisportivi, la sanzione minima di due giornate, al netto di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti. Il Giudice Sportivo, nell’applicazione della sanzione all’evento, qualificandolo erroneamente come condotta violenta a norma dell’art. 38, applica però la attenuante generica prevista dall’art. 13, 2° comma del CGS, e riduce la sanzione minima prevista dall’art. 38 (pari a 3 giornate di squalifica), infliggendone solo 2. Il Giudice sportivo, come oramai consueto, non distingue perfettamente l’evento descritto dall’art. 38 CGS dall’evento descritto dall’art. 39 CGS e spesso applica la qualificazione di cui all’art. 38 CGS a fatti che francamente sembrano inquadrabili, invece, nell’art. 39 CGS. Nel determinare tale qualificazione giuridica, il Giudice Sportivo, applica anche la attenuante generica ex art. 13, 2° comma CGS, e anche sulla considerazione che l’evento non ha prodotto danni al calciatore che ha subito l’azione, facendo, cioè una valutazione ex post della dannosità dell’evento. Questa Corte ha già chiarito (decisione n. 157/CSA/2021-2022, sopra richiamata) che, rimanendo agli aspetti segnalati dal giudice sportivo nella presente fattispecie, e anche sulla base del supplemento del referto arbitrale, i motivi che porterebbero il medesimo Giudice sportivo all’applicazione della attenuante sono due: a) le modalità complessive della condotta; b) assenza di conseguenze dannose a carico dell’avversario. Si ribadisce che questi elementi vanno valutati in relazione alla loro effettiva consistenza e per il loro peso specifico, ritenendo che mentre il requisito sub a) possa essere, se correttamente inteso, un criterio utile a verificare la possibilità di applicare a circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 2, CGS; invece, il criterio sub b) non dovrebbe essere un criterio valido e/o utilizzabile in relazione all’applicazione di detta circostanza.

2.2. Invertiamo, per comodità argomentativa, la descrizione dei due criteri.

b) assenza di conseguenze dannose a carico dell’avversario. Non può essere condivisa l’argomentazione circa l’applicazione della attenuante per assenza di conseguenze dannose a carico dell’avversario. Anzitutto, a fronte di una limitata giurisprudenza che tende ad applicare le attenuanti in assenza di conseguenze dannose (i.e.: Corte Sportiva d’Appello, decisione del 21 dicembre 2018, Reclamo F.C. APRILIA RACING CLUB), vi sono numerose pronunce che invece comportano l’esclusione della valenza attenuante dell’assenza di conseguenze della condotta realizzata in danno dell’avversario (ex multis, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 7 giugno 2012, n. 284/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 5 giugno 2012, n. 281/CGF; Corte gius. Fed. Nel C.u. del 7 giugno 2012, n. 183; Corte gius. fed., in C.u. 153 del 12 febbraio 2020; decisione n. 157/CSA/2021-2022, 2° sez., del 2.2.2022). A giudizio di questa Corte, la valutazione della gravità della condotta antisportiva nel caso specifico, anche ai fini della concessione delle attenuanti, non può essere effettuata ex post, in riferimento, cioè, agli esiti della azione fallosa, ma deve essere effettuata ex ante, sulla potenziale pericolosità dell’intervento, valutate tutte le circostanze concrete. Ragionare diversamente, comporterebbe una eccessiva deresponsabilizzazione degli atleti, i quali si vedrebbero rafforzati nella convinzione che, siccome un evento gravemente antisportivo può essere valutato in maniera attenuata qualora non comporti danni per l’avversario, questo intervento eccessivo va sempre, e in ogni caso posto, in essere, nella mera speranza che non comporti effettivamente danni all’avversario. Tale ultimo ragionamento non può essere accettato perché sembra contrastare direttamente con il valore del “fair play”, quale elemento costituzionale dell’Ordinamento sportivo. Motivo per cui la assenza di esiti dannosi a carico dell’avversario del calciatore sanzionato non può essere accolto come elemento fondante l’applicazione della attenuante generica ex art. 13, 2° comma, CGS.

a) le modalità complessive della condotta.  L’applicazione della attenuante può, invece, essere valutata positivamente riguardo alle modalità complessive dell’azione. Queste sostanzialmente possono essere riportate a due coordinate: a1) la zona del corpo attinta dal colpo e a2) le modalità del colpo che viene inferto. In relazione al punto a1) (zona del corpo attinta dal colpo), questa Corte ha già affrontato i casi in cui l’azione gravemente antisportiva potrebbe beneficiare di una attenuazione della sanzione, limitandola ai casi in cui la contesa della palla, in una azione di gioco, comporti l’attingimento dell’avversario in parti del corpo strettamente legate alla medesima contesa della palla. Così, nella Decisione n. 119/CSA/2021-2022 (rel. Sferrazza), allegata anche da controparte, accogliendo la richiesta di diminuzione della sanzione, questa veniva motivata nel fatto che l’evento era sicuramente caratterizzato da eccessivo agonismo nella contesa della palla, e non da violenza gratuita, tenuto conto che l’avversario del sanzionato veniva attinto da un colpo alla caviglia, nel tentativo di recuperare la palla. In tal senso, la zona del corpo che viene colpita nella contesa agonistica può essere considerato un indice utile per la individuazione di elementi di maggiore o minore gravità della azione, pur sussumendola sempre sotto l’art. 39 CGS.

Nel caso specifico del calciatore Dossena, sembra che questo primo elemento costitutivo della modalità complessiva della condotta possa essere valutato positivamente, in quanto il colpo veniva inferto, durante una azione di gioco e con la palla a distanza di gioco, “tra il tallone e la caviglia” (cfr. referto suppletivo del sig. Gualtieri del 7 febbraio 2022): una zona del corpo, cioè, direttamente interessata dalla eventuale contesa della palla.

Una valutazione totalmente negativa, invece, deve avere il secondo criterio costitutivo della modalità complessiva della condotta: quello individuato sub a2), e cioè le modalità del colpo che viene inferto. In tal senso, il supplemento del referto arbitrale è sufficientemente chiaro nel descrivere la intrinseca e gravissima pericolosità della azione di contrasto, che veniva effettuata “con il piede a martello e la gamba tesa” (cfr. referto suppletivo del sig. Gualtieri del 7 febbraio 2022). La valutazione negativa del secondo elemento costitutivo della coordinata sub a), le modalità complessive della condotta, non consente la riduzione della sanzione minima ex art. 39 CGS per applicazione della attenuante generica di cui all’art. 13, comma 2° CGS. Richiesta di riduzione, peraltro, neppure motivata da controparte con richiesta di applicazione di circostanza attenuante, ma solo con un generico riferimento ad una presunta (in realtà inesistente) identità con il caso di cui alla decisione n. 119/CSA/2021-2022.

Ragionare diversamente, come fa il reclamante, e cioè consentire una riduzione della sanzione minima di cui all’art. 39 CGS (che ricordiamo prevede una sanzione minima di due giornate, salva l’applicazione di circostanze) per il solo fatto della riqualificazione giuridica dell’evento, cioè da condotta violenta a condotta gravemente antisportiva, significa precludere a questa Corte la possibilità di applicare la sanzione minima prevista ex art. 39 CGS ogni qual volta vi sia la errata qualificazione del giudice sportivo in questa tipologia di eventi che comporti la necessità di riqualificare l’evento, senza poter valutare, invece, tutte le componenti costitutive della modalità dell’azione, ai fini di stabilire se sia positivamente valutabile una riduzione oltre il minimo della sanzione, per intervento di una circostanza attenuante di quelle di cui alle coordinate indicate sopra, sub a1) e a2), perfettamente inquadrabili entro il perimetro dell’art. 13, 2° comma CGS.  In tal senso, e sinceramente, non si comprende come il reclamante, nella enfasi descrittiva, non veda la intima e sostanziale differenza tra la presente fattispecie e quella allegata a mo’ di precedente ritenuto identico. E la differenza consiste esattamente negli elementi indicati sopra, nel senso che nella decisione n. 119/CSA/2021-2022, la valutazione positiva in relazione alla richiesta di diminuzione della sanzione minima prevista dall’art. 39 CGS era motivata esattamente da una modalità di svolgimento della azione, che presentava una compresenza di elementi positivi: a1) la zona del corpo attinta, indice di una contesa diretta della palla; a2) le modalità del colpo che viene inferto, non dotato di pericolosità. Ciò non viene valutato dal reclamante che, citando il presunto precedente, enfaticamente indicato come “assolutamente equiparabile”, si sofferma esclusivamente sulla riduzione della sanzione come se fosse diretta conseguenza della sola riformulazione dell’evento, incapace invece, di scorgere i profondi elementi differenziali tra i fatti di cui alla decisione n. 119/CSA/2021-2022 e quelli descritti nella presente questione, che sono esattamente quelli specifici di cui al punto sub a2), la cui valutazione negativa non permette di accogliere il reclamo proposto dalla società U.S. Avellino 1912 nell’interesse del calciatore Alberto Dossena. La Corte Sportiva d’Appello,

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC. 

 

 

L’ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Bruno Di Pietro                                                        Pasquale Marino

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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