F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 174/CSA pubblicata il 25 Febbraio 2022 – Generali Futsal Ternana A.S.D./ Atlante Grosseto

Decisione n. 174/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 163/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Andrea Galli – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 163/CSA/2021-2022, proposto dalla società Generali Futsal Ternana A.S.D.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti –

Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 603 del 27.01.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.2.2022, l’Avv. Fabio Di Cagno;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO         

Con reclamo del 31.1.2022, a seguito di preannuncio del 28.1.2022, la società Generali Futsal Ternana A.S.D. (di seguito “Futsal Ternana”), ha impugnato la decisione del 27.1.2022 (Com. Uff. n. 603) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5, omologando il risultato, ha respinto il ricorso di essa società tendente ad ottenere la ripetizione della gara Futsal Ternana – Atlante Grosseto del 12.1.2022, valevole per il campionato nazionale di serie B, sul presupposto di un presunto errore tecnico in cui sarebbe incorso l’arbitro.

Secondo la prospettazione della ricorrente, difatti, l’arbitro non si era avveduto che, a seguito di un tiro di un proprio calciatore, la palla aveva superato la linea di porta avversaria, mentre nel secondo tempo, in occasione di analogo episodio ma a parti invertite, aveva convalidato la segnatura a seguito di un tiro di un calciatore dell’Atlante Grosseto che aveva anch’esso varcato la linea di porta, seppure fuoriuscendo dalla rete. Lamenta la reclamante che: i) prima della proposizione del reclamo al Giudice Sportivo, non aveva potuto visionare il referto arbitrale, con conseguente violazione del proprio diritto di difesa; ii) il Giudice Sportivo aveva basato la propria decisione esclusivamente sulle risultanze di tale atto, omettendo di richiedere agli ufficiali di gara un supplemento di rapporto; iii) erroneamente era stata negata l’ammissibilità del filmato della gara (da cui sarebbe stato chiaramente evincibile l’episodio contestato), ai sensi dell’art. 12.4. C.G.S.

Conclude quindi essa reclamante in via principale per la riforma della decisione impugnata, con rimessione degli atti al Giudice Sportivo, previa integrazione del referto arbitrale; in via subordinata, per la ripetizione della gara “per incontestabile e macroscopico errore arbitrale rilevato”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo della Futsal Ternana, che pure potrebbe qualificarsi inammissibile per inosservanza del requisito dell’autosufficienza (non viene adeguatamente descritta né la dinamica del fatto, né i suoi protagonisti, né la sua esatta collocazione temporale), è comunque palesemente infondato e deve di conseguenza essere respinto.

Difatti, è la stessa descrizione (seppur generica) del fatto così come prospettata dalla reclamante ad escludere, nel caso di specie, la ricorrenza di un errore tecnico dell’arbitro che, come è noto, si configura nel caso in cui egli non applichi il regolamento, dimostrando di non conoscerlo o per dimenticanza.

Nel caso di specie, invece, l’arbitro non può essere incorso in alcun errore “tecnico” ma, tutt’al più, non avvedendosi che il pallone aveva varcato la linea di porta, in un mero errore di percezione e/o di valutazione di una normale azione di gioco. E che di errore propriamente tecnico non possa parlarsi, in simili fattispecie, lo sta a confermare anche la pregressa adozione, in ambito professionistico, della GLT - Goal Line Technology (seppure oggi ormai superata dalla più evoluta VAR - Video Assistant Referee), destinata a scongiurare proprio casi del c.d. “goal fantasma” mercè la revisione televisiva del solo fatto oggettivo, non della sua valutazione tecnica.

Ferma restando, dunque, l’infondatezza del reclamo per tali ragioni, solo per completezza è agevole osservare come nessuna delle censure che la reclamante muove alla decisione del Giudice Sportivo, il quale ha correttamente applicato l’art. 65, comma 1, lett. b), C.G.S., possa essere condivisa, sia in punto di presunta, omessa integrazione del referto arbitrale, sia in punto di ammissibilità della ripresa televisiva (peraltro invocando un inesistente art. 12.4 C.G.S.).

Premesso che, nel caso di specie, nulla è dato evincersi dagli atti ufficiali, questa Corte ha già avuto modo di ritenere inammissibile l’intervento degli organi di giustizia sportiva anche nel caso di riconoscimento “postumo”, da parte dell’arbitro, del proprio errore, a seguito della visione di immagini televisive che lo avevano indotto a ricredersi, pur confermando la erronea percezione del fatto sul campo (ipotesi di calcio d’angolo con pallone che impatta sul palo senza essere toccato dal portiere tuffatosi e che ritorna sul piede dello stesso giocatore che lo calcia nuovamente, segnando: gol convalidato sul presupposto di un tocco del portiere erroneamente rilevato): “Il direttore di gara assume in maniera cristallina di aver inteso perfettamente una dinamica regolamentare dell’azione di gioco, la quale elimina di per sé la possibilità che la fattispecie in questione possa essere considerata quale vero e proprio errore tecnico. Esso si realizza, in realtà, quando il direttore di gara non applica il regolamento, dimostrando di non conoscerlo appieno o per dimenticanza, non precipuamente per una interpretazione di un’azione di gioco, come tante altre durante una gara. Al contrario, l’arbitro dimostra di conoscere perfettamente la regola in questione e di averla applicata in ragione di quanto ‘percepito’ e ‘valutato’ sul campo, senza alcun dubbio per ben undici giorni successivi all’incontro. Sì che, volendo superare anche le considerazioni sulla definizione di errore tecnico, ammettere una revisione postuma dell’evento da parte dell’arbitro – utilizzando immagini la cui provenienza e attendibilità, tra l’altro, andrebbero opportunamente vagliate – finirebbe con il determinare un pericoloso precedente, mediante il quale verrebbe ammessa a tutti gli effetti una review differita di un’azione di gioco, senza alcun ragionevole limite temporale. Prospettiva che questa Corte non ritiene di poter condividere e sostenere in alcun modo, in quanto completamente controfunzionale rispetto alla ratio delle disposizioni emanate in tema dal legislatore federale, anche nella nuova versione del codice di giustizia sportiva, tese a evitare che immagini televisive, non provenienti da emittenti ufficiali dell’evento concessionarie della Federazione o delle Leghe o da titolari di accordi di ritrasmissione (art. 58, comma 2, C.G.S.), non sottoposte a verifica tramite consulenza tecnica di esperto (art. 58, comma 3, e 59 C.G.S.) e fuori dei casi tassativamente previsti (art. 61, comma 2 e 3, C.G.S.), possano non soltanto fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo – mediante, tra l’altro, un supplemento di referto dell’arbitro, prodotto a distanza di oltre dieci giorni dall’incontro – ma anche così incidere di riflesso, in via determinante, sulla decisione finale del giudice e conseguentemente sull’esito di una gara e di un campionato” (CSA 17.2.2020 n. 184).

Quanto, infine, ad una presunta violazione del diritto di difesa per l’indisponibilità degli atti di gara, non può che condividersi, anche su tale punto, la decisione del Giudice Sportivo, il quale ha correttamente rilevato come tale acquisizione non sia contemplata dall’art. 67 C.G.S., bensì solo dall’art. 71, in relazione al giudizio di appello: “sacrificio”, ben può aggiungersi, ampiamente giustificato dalle esigenze di celerità e speditezza che devono contraddistinguere il procedimento sportivo, soprattutto in primo grado, ove le decisioni devono necessariamente essere assunte nell’immediatezza della disputa gara.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                            IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                                               Patrizio Leozappa 

 

         

                                            

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it