F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 176/CSA pubblicata il 25 Febbraio 2022 – A.S.D. ARCOBALENO ISPICA

Decisione n. 176/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 166/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sig.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 166/CSA/2021-2022, proposto da società A.S.D. ARCOBALENO ISPICA, per la riforma della delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 609 del 28.01.2022,

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11 febbraio 2022, il dott. Agostino Chiappiniello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La A.S.D. ARCOBALENO ISPICA, ha proposto reclamo avverso le sanzioni dell’ammenda di € 900,00, della squalifica del dirigente Vitrano Davide fino al 23.2.2022, della squalifica dell’allenatore Lorefice Fabio Franco per 4 giornate, della squalifica del Giocatore Mittelman Marcelo Adrian per 3 giornate e della squalifica del giocatore Ficili Guglielmo per 3 giornate effettive di gara, sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Nazionale Calcio a 5 (Com. Uff. n. 609 del 28.1.2022), in relazione alla gara Arcobaleno Ispica/Catanzaro Futsal del 26.1.2022.

Il giudice sportivo ha cosi motivato il provvedimento: ammenda di 900,00 euro alla A.S.D. ARCOBALENO ISPICA “Per corali ingiurie e gravi minacce da propri sostenitori per tutta la durata della gara nei confronti della terna arbitrale. Perché il proprio allenatore e due calciatori, sebbene espulsi nel corso dell'incontro si posizionavano in tribuna da dove per la parte residuale della gara protestavano e rivolgevano ingiurie e minacce nei confronti degli arbitri. Per indebita presenza a fine gara sul terreno di gioco e nello spazio antistante gli spogliatoi di propri sostenitori che accerchiavano ed intralciavano il rientro nello spogliatoio degli arbitri, che veniva impedito per circa 1 minuto da parte di due propri tesserati espulsi nel corso dell'incontro. Per mancanza dell'acqua calda a fine gara all'interno dello spogliatoio riservato alla terna arbitrale. Al termine dell’incontro propri tesserati nello spazio antistante gli spogliatoi davano vita a un tafferuglio con i tesserati della società avversaria caratterizzato da vicendevoli ingiurie, minacce e spintoni che duravano parecchi minuti”; inibizione del dirigente Vitrano Davide “Perché non inserito in distinta ma riconosciuto dall'arbitro dagli spalti rivolgeva agli arbitri frasi gravemente offensive e minacciose”; squalifica di quattro giornate a carico dell’allenatore Lorefice Fabio Franco “Espulso per somma di ammonizioni (reiterate proteste) alla notifica del provvedimento rivolgeva all'arbitro frasi gravemente offensive e minacciose, lo stesso anziché procedere negli spogliatoi si posizionava in tribuna da dove per la parte residuale dell'incontro reiterava le offese e le minacce nei confronti della terna arbitrale. Al termine dell'incontro, insieme ad un proprio calciatore anch'egli espulso, si recava dinanzi la porta dello spogliatoio arbitrale impedendo alla terna di accedervi per circa 1 minuto, rivolgendogli nella circostanza ulteriori ingiurie e minacce”; squalifica per tre gare al calciatore Ficili Guglielmo “Espulso per somma di ammonizioni alla notifica del provvedimento rivolgeva all'arbitro frase offensiva che reiterava anche dagli spalti da dove si posizionava per la parte residuale dell'incontro”; squalifica per tre giornate di gara al calciatore Mittelman Marcelo Adrian “Espulso per somma di ammonizioni (proteste e comportamento non regolamentare), dopo la notifica del provvedimento si posizionava in tribuna da dove per la parte residuale dell'incontro continuava a protestare nei confronti della terna arbitrale. Al termine dell'incontro, insieme all'allenatore della propria squadra anch'egli espulso, si recava dinanzi la porta dello spogliatoio arbitrale impedendo alla terna di accedervi per circa 1 minuto”.

L’arbitro, con successivo supplemento rapporto di gara, evidenziava e puntualizzava in maniera ancora più articolata le condotte di ciascun soggetto sanzionato, in particolare il comportamento dell’allenatore, sig. Lorefice Fabio Franco e del calciatore Mittelman Marcelo.

La A.S.D. ARCOBALENO ISPICA ritiene che nel caso di specie il provvedimento del giudice sportivo sarebbe basato su un referto arbitrale che non riporta fedelmente gli avvenimenti della gara. In particolare, non vi sarebbero state le condotte illecite descritte o, quantomeno, dette condotte sarebbero state riportate in modo esagerato e ingigantite. Tra l’altro, nessuno dei soggetti sanzionati ha impedito alla terna arbitrale di entrare negli spogliatoi.

Conclusivamente la società reclamante chiede la riduzione delle sanzioni irrogate, mentre non impugna la sanzione comminata al dirigente Vitrano Davide, ritenendola giusta.

Il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare questa Corte Sportiva d'Appello rileva che nel processo davanti agli organi di Giustizia Sportiva la regola generale è che i ricorsi e i reclami abbiano ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi-motivi si correlino strettamente a quest'ultimo, onde evitare l'abuso dello strumento processuale (anche) per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo per l'accesso alla giustizia sportiva (art. 48 C.G.S.).

Nel caso in esame deve rilevarsi che i provvedimenti sanzionatori adottati dal Giudice Sportivo, seppure comminati per fatti verificatisi in occasione della medesima gara, riguardano quattro diverse situazioni che non sono connesse soggettivamente, riguardando condotte rispettivamente ascrivibili alla società, all’allenatore e a due calciatori, né oggettivamente, riguardando condotte distinte e come tali autonomamente sanzionate quanto a luogo, tempo e circostanze dei fatti commessi.

Pertanto, pur ritenuto ammissibile in rito il reclamo cumulativamente proposto dalla A.S.D. ARCOBALENO ISPICA avverso le quattro distinte sanzioni, in quanto comunque tutte riferibili, in via diretta o mediata alla società medesima (art. 47, comma 2, C.G.S.), la Corte deve dare contestualmente atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di tanti contributi per l'accesso alla giustizia sportiva quanti sono i reclami proposti cumulativamente e, quindi, per l’addebito, a carico della società reclamante, di ulteriori tre contributi dovuti per l’accesso alla giustizia sportiva, in aggiunta a quello versato, per i quattro reclami congiuntamente proposti con un unico atto.

Nel merito, deve rilevarsi che dal referto arbitrale e dal successivo supplemento, cui deve attribuirsi il rango e l’efficacia della piena prova in ordine ai fatti accaduti ed al comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento della gara (art. 61, comma 1, CGS), risulta che le condotte addebitate sono state effettivamente poste in essere dai vari soggetti sanzionati. Non è conseguentemente condivisibile, in quanto sfornito di prova, l’assunto della società reclamante secondo cui l’arbitro avrebbe ingigantito gli episodi censurati avvenuti nel corso della gara.

In ogni caso, la società reclamante ammette i fatti riportati dal giudice sportivo e, pur cercando di sminuirne la portata e la gravità, chiede conclusivamente una riduzione delle sanzioni irrogate, eccetto che per il dirigente Vitrano Davide, di cui dichiara espressamente di ritenere giusta la sanzione comminata. 

Ciò considerato, il reclamo proposto dalla società A.S.D. ARCOBALENO ISPICA deve essere rigettato e le sanzioni irrogate confermate.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                   IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                       Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO 

Fabio Pesce

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