F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 180/CSA pubblicata il 25 Febbraio 2022 – A.S.D. VIS NOVA GIUSSANO

Decisione n. 180/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 167/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Alfredo Maria Becchetti – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 167/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. VIS NOVA GIUSSANO in data 1° febbraio 2022, nella persona del Presidente pro tempore Emiliano SIRONI,

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 39/CS del 31 gennaio 2022.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11 febbraio 2022, il Dott. Alfredo Maria Becchetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. VIS NOVA GIUSSANO ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Manti Alessandro, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 39/CS del 31 gennaio 2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Breno/Vis Nova Giussano del 30 gennaio 2022. Con la predetta decisione, il giudice sportivo ha squalificato il suddetto calciatore per tre giornate effettive di gara con la seguente motivazione: “espulso per aver protestato con fare aggressivo all’indirizzo del Direttore di Gara, alla notifica del provvedimento disciplinare, gli rivolgeva espressione offensiva”.

La Società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta da tre a due giornate di squalifica, contestando l’eccessiva gravosità delle sanzioni irrogate in relazione al comportamento effettivamente tenuto dal suo tesserato nella circostanza, che, a dire della reclamante, sarebbe consistito unicamente in un applauso ma non anche in frasi offensive all’indirizzo dell’arbitro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Ed invero, il referto arbitrale, cui, come è noto, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., deve attribuirsi valore ed efficacia di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, è chiaro e preciso nel descrivere come segue l’episodio in questione: “Dopo una mia decisione si rivolgeva a me muovendo le braccia con fare aggressivo, urlandomi <<ma che cazzo fischi>>. Inoltre prima di uscire dal TdG mi si riavvicinava dicendomi <<sei scarso e vergognoso>> ironizzando sul mio provvedimento.

Ne consegue che nessun rilievo può attribuirsi in questa sede alla mera deduzione della reclamante, smentita dal suddetto referto arbitrale, circa il fatto che il calciatore Manti non avrebbe proferito alcuna frase offensiva nei confronti del direttore di gara.

La sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare in definitiva congrua, in considerazione del comportamento complessivamente tenuto dal calciatore e del fatto che, dopo l’espulsione, di per sé implicante la squalifica per una giornata, ha conseguito la squalifica per due ulteriori giornate effettive di gara che è la sanzione minima prevista dall’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti del direttore di gara, quale è certamente quella tenuta nel caso di specie dal Manti.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

 

L’ESTENSORE                                                  IL PRESIDENTE

Alfredo Maria Becchetti                                       Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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