C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 104 del 30/01/2019 – Delibera – RECLAMO n. 33 della Società A.S.D. VIBO CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale nr. 93 del 17.01.2019 (squalifica calciatore BRIGA Daniele fino al 16.3.2019).
RECLAMO n. 33 della Società A.S.D. VIBO CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale nr. 93 del 17.01.2019 (squalifica calciatore BRIGA Daniele fino al 16.3.2019).
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA al 25’ della gara il calciatore Briga Daniele, a seguito di una decisione arbitrale, si avvicinava all’arbitro nr.2 e mettendogli le mani al petto lo spingeva con violenza. La reclamante nega che il Briga sia venuto a contatto con il Direttore di gara e rappresenta che lo stesso si sarebbe limitato ad una protesta verbale. Il rapporto dell’arbitro nr.1 riporta con assoluta precisione il comportamento imputato al Briga rendendo non meritevole di pregio la tesi sostenuta dalla Società Vibo Calcio a 5. In merito alla sanzione va affermato che la stessa appare assolutamente congrua, anche alla luce dei nuovi indirizzi normativi che intendono sanzionare con maggiore severità i comportamenti violenti e di protesta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. Il reclamo è, pertanto, da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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