C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 104 del 30/01/2019 – Delibera – RECLAMO nr. 35 della Società A.S.D. FUTSAL KROTON avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.93 del 17.01.2019 (ammenda di € 100,00, inibizione del dirigente VITELLARO Danilo fino al 27.03.2019, squalifica del massaggiatore SENDENTE Teodoro fino al 30.06.2019, squalifica del calciatore CARISTO Agostino Nicola per CINQUE gare effettive).

 

RECLAMO nr. 35 della Società A.S.D. FUTSAL KROTON

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.93 del 17.01.2019 (ammenda di € 100,00, inibizione del dirigente VITELLARO Danilo fino al 27.03.2019, squalifica del massaggiatore SENDENTE Teodoro fino al 30.06.2019, squalifica del calciatore CARISTO Agostino Nicola per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’avvocato Giuseppe Trocina nell’interesse della società reclamante; RILEVA -in via preliminare che, ai sensi e per gli effetti dell’art.34, co.5, del C.G.S., non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate e, pertanto, non può essere accolta la richiesta avanzata in tal senso dalla reclamante; - che dal rapporto dell’arbitro, con relativo supplemento, della gara A.S.D. Soccer Montalto C5 – A.S.D. Futsal Kroton del 12/01/2019 risulta che: - la gara iniziava con 26 minuti di ritardo per ritardata presentazione della distinta di gara da parte della società Futsal Kroton; - al 20’ del I tempo, il dirigente accompagnatore della società A.S.D. Futsal Kroton, Vitellaro Danilo, veniva allontanato dal terreno di gioco per entrata abusiva in campo e per avere bloccato con la propria mano quella dell’arbitro nel tentativo di impedirgli la notifica dell’ammonizione di un compagno di squadra; - dopo la notifica del provvedimento suddetto, il dirigente teneva nei confronti del direttore di gara un comportamento offensivo e minaccioso; - di seguito, il massaggiatore del Futsal Kroton, Sendente Teodoro, teneva un comportamento minaccioso all’indirizzo dell’arbitro, rivolgendogli inoltre, a fine gara, reiterate espressioni gravemente minacciose; - a fine gara, il calciatore della predetta società, Caristo Agostino Nicola, veniva espulso per avere posto in essere nei confronto dell’arbitro un comportamento reiteratamente offensivo nonché un atto di protesta violenta avendolo tirato per un braccio. Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara in questione, ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti della società A.S.D. Futsal Kroton (cfr. C.U. nr.93 del 17/01/2019 del Comitato Regionale Calabria):

- ammenda di € 100,00 alla società; - inibizione a svolgere ogni attività fino al 27 marzo 2019 al dirigente Vitellaro Danilo; - squalifica fino al 30 giugno 2019 al massaggiatore Sendente Teodoro; - squalifica per cinque gare al calciatore Caristo Agostino Nicola. La società A.S.D. Futsal Kroton contesta in toto il rapporto dell’arbitro sostenendo che quanto riportato in esso sarebbe “frutto di una errata percezione della realtà da parte dell’arbitro atteso che durante la competizione sportiva questi non ha subìto alcuna aggressione né fisica né verbale da parte dei dirigenti/massaggiatori della Futsal Kroton”, i quali si sarebbero limitati a protestare per la conduzione della gara da parte del direttore di gara. In conclusione, chiede l’annullamento delle sanzioni comminate in I grado o, in subordine, una riduzione delle stesse. Va rilevato in questa sede che il rapporto dell’arbitro, fonte di prova privilegiata, riporta i fatti in maniera puntuale ed immune da vizi logici e, pertanto, non presenta profili di attaccabilità, in quanto gli accadimenti narrati non possono essere posti in dubbio, in considerazione anche del fatto che le confutazioni della reclamante appaiono alquanto generiche nelle argomentazioni. Tuttavia, in merito alla congruità delle sanzioni irrogate in I grado, questo Collegio ritiene che i fatti che le hanno determinate debbano essere correttamente valutati nella loro reale gravità, per cui si ritiene conforme a giustizia operare una riduzione di quelle inflitte ai tesserati in questione, confermando, invece, l’ammenda di € 100,00 inflitta alla società. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo: - riduce l’inibizione a svolgere ogni attività irrogata al dirigente VITELLARO Danilo al 13 MARZO 2019; - riduce la squalifica al massaggiatore SENDENTE Teodoro al 31 MAGGIO 2019; - riduce la squalifica al calciatore CARISTO Agostino Nicola a QUATTRO gare effettive; - conferma nel resto. Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

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