C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 104 del 30/01/2019 – Delibera – RECLAMO nr.36 della Società A.S.D. ATHLETIC ROCCELLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale nr.25 del 17.01.2019 (penalizzazione di DUE punti in classifica, ammenda di € 400,00, squalifica calciatore GERACE Giuseppe fino al 16 aprile 2019, squalifica calciatore FRAGOMENI Raffaele fino al 16 luglio 2020, squalifica allenatore BELLA Salvatore fino al 16 gennaio 2021 con la precisazione che dette sanzioni vanno considerate ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previsto dall’art. 16, comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. -C.U. n° 256/A del 27.1.2016-).

RECLAMO nr.36 della Società A.S.D. ATHLETIC ROCCELLA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale nr.25 del 17.01.2019 (penalizzazione di DUE punti in classifica, ammenda di € 400,00, squalifica calciatore GERACE Giuseppe fino al 16 aprile 2019, squalifica calciatore FRAGOMENI Raffaele fino al 16 luglio 2020, squalifica allenatore BELLA Salvatore fino al 16 gennaio 2021 con la precisazione che dette sanzioni vanno considerate ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previsto dall’art. 16, comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. -C.U. n° 256/A del 27.1.2016-).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto arbitrale, con relativo supplemento, della gara A.S.D. Athletic Roccella – A.S.D. Real Cittanova del 13/01/2019 risulta quanto qui di seguito riportato: - al 32' del I tempo, l’arbitro allontanava dal terreno di gioco l’allenatore della società Athletic Roccella, Bella Salvatore, reo di avere abbandonato l’area tecnica e di avere tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso direttore di gara; - al 48’ del II tempo, l’arbitro, dopo avere assegnato un calcio di rigore alla società Real Cittanova, veniva accerchiato da tutti i calciatori della società Athletic Roccella e, in tale frangente, gli veniva sferrato “un forte pugno alla testa (regione occipitale sx)” che gli provocava “nell’immediatezza un forte dolore e sbandamento”; - nel girarsi, il direttore di gara notava il calciatore con la maglietta n.13 dell’Athletic Roccella, Fragomeni Raffaele, “che ritirava la mano destra” dopo averlo colpito e, di conseguenza, provvedeva ad espellerlo avendolo identificato quale autore dell’atto di violenza ai sui danni; - a questo punto, l’arbitro, “per quanto verificatosi”, decretava la sospensione definita della gara e, a seguito di tale decisione, “tutti i calciatori della società Athletic Roccella iniziavano ad inveire contro di lui, evidenziando, altresì, un tentativo di aggressione nei suoi confronti, non portato a compimento grazie all’intervento di tutti gli appartenenti alla società Real Cittanova ed al dirigente accompagnatore della società Athletic Roccella, Pedullà Filippo”, i quali si interponevano tra l’arbitro e i calciatori della società ospitante;

- nel frattempo, l’arbitro notava che i calciatori di riserva dell’Athletic Roccella “aprivano i cancelli che separano il terreno di gioco dalla tribuna”, consentendo a “circa n.40 sostenitori” della società medesima di entrare in campo, proferendo nei confronti dello stesso ufficiale di gara frasi offensive e minacciose; - tra i sostenitori entrati sul terreno di gioco, il direttore di gara riconosceva il già citato allenatore della società Athletic Roccella, Bella Salvatore, allontanato dal terreno di gioco nel corso del I tempo, che tentava di aggredirlo non riuscendo inizialmente nel proprio intento grazie all’intervento, come avvenuto in precedenza, di tutti gli appartenenti alla società Real Cittanova e del dirigente accompagnatore dell’Athletic Roccella, Pedullà Filippo; - il Bella, tuttavia, dopo essersi divincolato, colpiva il suddetto ufficiale di gara “con un forte pugno all’occhio destro”, provocandogli un “forte dolore, sbandamento e perdita di coscienza”; - tra le persone entrate in campo, l’arbitro riconosceva anche il calciatore con la maglietta n.5 dell’Athletic Roccella, Gerace Giuseppe, che gli inveiva contro rivolgendogli espressioni minacciose con tentativo di aggressione non riuscito grazie al tempestivo intervento, ancora una volta, di tutti gli appartenenti alla società Real Cittanova e di Pedullà Filippo, dirigente accompagnatore dell’Athletic Roccella; - dopo aver fatto rientro negli spogliatoi, l’arbitro udiva due forti colpi alla porta sferrati da soggetti da lui non identificati; - il direttore di gara, infine, si recava per accertamenti al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena (RC), laddove, dopo l’effettuazione degli esami strumentali, gli veniva diagnosticata una “contusione allo zigomo dx ed alla regione occipitale”, con prognosi di tre giorni (come da verbale di Pronto Soccorso del 13/01/2019, in atti). Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara, ha adottato, fra l’altro, i seguenti provvedimenti nei confronti della società A.S.D. - penalizzazione di due punti in classifica; Athletic Roccella (cfr. C.U. n.25 del 17/01/2019 della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro): - ammenda di € 400,00; - squalifica del calciatore Gerace Giuseppe fino al 16 aprile 2019; - squalifica del calciatore Fragomeni Raffaele fino al 16 luglio 2020; - inibizione dell’allenatore Bella Salvatore fino al 16 gennaio 2021 (con la precisazione che dette sanzioni vanno considerate ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art.16, comma 4 bis, del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC - C.U. n.256/A del 27/01/2016). La società A.S.D. Athletic Roccella impugna i suddetti provvedimenti, contestando quanto dichiarato dal direttore di gara nel rapporto a sua firma, sulla base di una rappresentazione dei fatti del tutto differente, cosi’ esposti sinteticamente: - il calciatore Fragomeni Raffaele non avrebbe sferrato al direttore di gara “un forte pugno alla testa”, come dichiarato dall’ufficiale di gara nel referto, ma, “nella confusione”, gli avrebbe dato “uno spintone per attirare la sua attenzione”; - dopo l’apertura da parte dei propri calciatori di riserva dei cancelli che separano il terreno di gioco dalla tribuna, ad entrare in campo non sarebbero stati “circa 40 sostenitori” della società reclamante, come sostenuto dal direttore di gara, ma l’allenatore Bella Salvatore ed il calciatore Gerace Giuseppe, precedentemente espulsi e che subito dopo i cancelli sarebbero stati chiusi; - che l’allenatore Bella sarebbe entrato in campo per “discutere, seppure animatamente, col direttore di gara, cercando di riportare l’ordine tra i suoi calciatori”, senza offendere e minacciare l’ufficiale di gara come, invece, da questi sostenuto; - che la reclamante avrebbe più volte chiesto all’arbitro “se volesse essere accompagnato all’ospedale per lo spavento”, ricevendo più volte un rifiuto da parte dello stesso. Infine la A.S.D. Athletic Roccella evidenzia il fattivo comportamento tenuto del proprio dirigente Pedullà Filippo che “si è preso cura del fatto che il direttore di gara non potesse essere colpito da alcuno, allo stesso tempo preoccupandosi di riportare l’ordine all’interno del campo”. la predetta società, in conclusione, chiede l’annullamento delle sanzione dei due punti di penalizzazione e dell’ammenda di € 400,00 nonchè la riduzione delle squalifiche dei propri tesserati. A giudizio di questo collegio, va affermato che la narrazione dei fatti accaduti effettuata dall’arbitro nel proprio rapporto (con relativo supplemento), fonte di prova assoluta e privilegiata, non può in alcun modo essere posta in dubbio, dovendosi considerare, in particolare, acclarato il compimento degli atti di violenza ai suoi danni posti in essere sia dal calciatore Fragomeni Raffaele, a seguito del quale il direttore di gara ha deciso di sospendere definitivamente la gara per le menomate condizioni psico-fisiche in cui si è venuto a trovare, che dall’allenatore Bella Salvatore. Pertanto, la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante, differente in toto rispetto a quella effettuata dall’arbitro nel referto a sua firma, non merita pregio in quanto priva di riscontri oggettivi che possano porre in dubbio le dichiarazioni dello stesso direttore di gara, il quale, essendo istituzionalmente “super partes”, non può essere portatore di un interesse volto ad alterare o distorcere la verità, come ribadito in più occasioni della CAF prima e della Corte di Giustizia Federale in seguito.

Le sanzioni appaiono congrue ed adeguate ai fatti accertati. Tuttavia, in considerazione del refertato fattivo comportamento tenuto dal dirigente accompagnatore dell’A.S.D. Athletic Roccella, Pedullà Filippo, il quale, a più riprese, si è prodigato a difesa dell’incolumità del direttore di gara (insieme a “tutti gli appartenenti alla Società Real Cittanova”), si ritiene conforme a giustizia ridurre ad € 300,00 l’ammenda irrogata alla reclamante. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di: - ridurre ad € 300,00 l’ammenda irrogata alla società A.S.D. ATHLETIC ROCCELLA; - confermare nel resto l’impugnato provvedimento; - confermare, altresì, le misure disposte dal Giudice Sportivo Territoriale in merito all’applicazione delle sanzioni amministrative ex art.16, comma 4 bis, del C.G.S.. Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

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