C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 111 del 13/02/2019 – Delibera – RECLAMO n. 41 della Societa’ A.S.D. CORIGLIANO CALABRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 106 del 31.01.2019 (squalifica calciatore KHORIS Jonis per TRE gare effettive).

RECLAMO n. 41 della Societa' A.S.D. CORIGLIANO CALABRO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 106 del 31.01.2019 (squalifica calciatore KHORIS Jonis per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il dirigente delegato della società reclamante; ritenuto che dagli atti ufficiali emerge che il calciatore Khoris Jonis al termine della gara ha colpito volontariamente con uno schiaffo al volto un calciatore avversario, ma non anche con un calcio, come erroneamente riportato nella delibera del Giudice Sportivo, che invece avrebbe ricevuto dall'avversario; considerato che sussiste comunque la responsabilità per il gesto di modesta violenza, peraltro avvenuto non in un contesto di gioco, ma che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti e che può essere ridotta; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore KHORIS Jonis a DUE giornate effettive di gara; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

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