C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 95 del 22/01/2019 – Delibera – RECLAMO n.31 della Società A.S.D. ATLETICO ROGLIANO 2018 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.18 del 6.12.2018 ( squalifica calciatore BRUNI Cesare per QUATTRO gare effettive, squalifica calciatore COULIBALY Alpha fino al 30/04/2019).

 

RECLAMO n.31 della Società A.S.D. ATLETICO ROGLIANO 2018

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.18 del 6.12.2018 ( squalifica calciatore BRUNI Cesare per QUATTRO gare effettive, squalifica calciatore COULIBALY Alpha fino al 30/04/2019).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA nella seduta del 20 dicembre 2018 questa Corte, relativamente alla posizione del calciatore BRUNI Cesare rigettava il reclamo mentre in ordine alla decisione sul reclamo proposto per la squalifica inflitta al calciatore COULIBALY Alpha disponeva la convocazione a chiarimenti dell’arbitro per la seduta del 21 GENNAIO 2019. Dal rapporto arbitrale della gara US CASALINI – ASD ATLETICO ROGLIANO dell' 1/12/2018, risulta che a fine gara il sig. Coulibaly Alpha sputava l’arbitro, non colpendolo, proferendo frasi estremamente offensive, e cercava di impedire l’ingresso dello stesso nello spogliatoio, ed, infine, entrato nello spogliatoio colpiva a pugni la porta. Questa Corte ritiene che i fatti per come narrati dall’arbitro e confermati senza incertezze in sede di audizione, possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S), non assumendo valore di prova contraria il certificato medico allegato dalla società reclamante anche in considerazione del fatto che lo stesso è di tre giorni successivi alla gara. La sanzione inflitta dal G.S.T. è congrua rispetto al comportamento tenuto dal calciatore.

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