C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 109 del 07/02/2019 – Delibera – Gara del 3/ 2/2019 CITTA DI COSENZA C5 – PRATO SAN MARCO ARGENTA

Gara del 3/ 2/2019 CITTA DI COSENZA C5 - PRATO SAN MARCO ARGENTA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società Città di Cosenza C5 e della società Prato San Marco Argentano; visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17,comma1,e 18 comma 1 lett.b) e g) del C.G.S. delibera 1) infliggere alle società CITTÀ DI COSENZA C5 e PRATO SAN MARCO ARGENTANO la punizione sportiva della perdita della gara con i punteggio di 0 - 3; 2) penalizzare la società CITTÀ DI COSENZA C5 e PRATO SAN MARCO ARGENTANO di UN punto in classifica; 3) infliggere alla società CITTÀ DI COSENZA C5 l'ammenda di € ϮϬϬ,ϬϬ per seĐoŶda riŶuŶĐia; 4) infliggere alla società PRATO SAN MARCO ARGENTANO l'ammenda di € 100,00 per prima rinuncia.

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