C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 93 del 17/01/2019 – Delibera – Gara del 16/12/2018 PROPELLARO1919 SOCCER LAB – CALCIO RAVAGNESE 2015

Gara del 16/12/2018 PROPELLARO1919 SOCCER LAB - CALCIO RAVAGNESE 2015

Il Giudice Sportivo Territoriale letto il reclamo con il quale la società Calcio Ravagnese 2015 chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per avere nelle fila di quest'ultima fatto partecipare il giocatore Mallimaci Antonio nato il 02.03.1999, non avente titolo in quanto non aveva scontato la giornata di squalifica inflittagli nel corso della gara Luzzese Calcio 1965 - Aurora Reggio del 29.04.2018; lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società ProPellaro 1919 Soccer Lab che evidenziano in via preliminare l'inammissibilità del reclamo perché infondato e, nel merito della validità della gara; accertato: - che dagli atti della gara del Campionato di Prima Categoria Propellaro 1919 Soccer Lab - Calcio Ravagnese 2015 risulta la partecipazione del giocatore Mallimaci Antonio nato il 02.03.1999 già tesserato per la società Aurora Reggio e , successivamente, tesserato dalla società Propellaro 1919 Soccer Lab in data 28.09.2018; che con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 165 del 03.05.2018 il giocatore Mallimaci Antonio, all'epoca tesserato per la società Aurora Reggio, veniva squalificato dal Giudice Sportivo Territoriale per una giornata a seguito di provvedimento relativo alla gara Luzzese Calcio 1965 - Aurora Reggio del 29.04.2018 (s.s.2017/2018); che la materia è disciplinata dall'art 22 del C.G.S. avente oggetto esecuzione delle sanzioni; che a norma del comma tre del citato art. 22 il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nella gara ufficiale della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento; che tuttavia per, il disposto di cui al comma 6 il calciatore colpito da squalifica che non può essere scontata in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui è stata irrogata, deve scontarla nella stagione successiva e, qualora abbia cambiato società o categoria di appartenenza la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società della nuova categoria di appartenenza; ritenuto che quanto sostenuto dalla società reclamante trova riscontro negli atti ufficiali in quanto il giocatore Mallimaci Antonio non aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara di cui in oggetto in quanto è stato impiegato negli incontri antecedenti alla gara oggetto do reclamo; visti gli artt. 17 e 19 del C.G.S.; delibera 1) infliggere alla società PROPELLARO1919 SOC.LAB la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3; 2) squalificare per UNA giornata di gara il giocatore MALLIMACI Antonio della società Propellaro 1919 Soccer Lab; 3) inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della società Propellaro 1919 Soccer Lab il signor CASCIANO Antonio fino al 16.02.2019 in qualità di dirigente accompagnatore firmatario della distinta di gara. 4) accreditare sul conto della società reclamante la tassa reclamo.

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