C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 94 del 18/01/2019 – Delibera – Gara del 15/ 1/2019 JUVENILIA ROSETO C.S. – B.S.V. VILLAPIANA SSD

Gara del 15/ 1/2019 JUVENILIA ROSETO C.S. - B.S.V. VILLAPIANA SSD

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che al 43º minuto del secondo tempo l'arbitro era costretto a sospendere l'incontro in quanto la società Juvenilia Roseto C.S. veniva a trovarsi in campo con solo sei elementi (la stessa era scesa in campo con n. 9 giocatori); L visti gli artt. 73 punto 2 delle N.O.I.F. e 17 punto 1 e 18 comma b) del C.G.S.; delibera 1) infliggere alla società JUVENILIA ROSETO C.S. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) Infliggere alla società JUVENILIA ROSETO C.S. l'ammenda di € 50,00.

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