C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 105 del 30/01/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr. 12 a carico di: -ROTELLA TOMMASO FRANCESCO, presidente della A.S.D. Due Mari Tiriolo nella stagione 2016/2017 e nella corrente stagione; -la società A.S.D. DUE MARI TIRIOLO (matricola 931400); per rispondere: -Rotella Tommaso Francesco, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società A.S.D. Due Mari Tiriolo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’articolo 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dalla L.N.D con Comunicato Ufficiale n° 84, punto A, pubblicato il 12 Agosto 2016, in riferimento all’articolo 94 , commi 1, punto A e 2 delle N.O.I.F., nonché articolo 30, comma 2, dello Statuto Federale in relazione all’art. 15, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere pattuito il 30/09/2016, con l’allenatore Joseph Renda, un premio di tesseramento per la conduzione tecnica della A.S.D. Due Mari Tiriolo – partecipante, nella stagione 2016/2017 al campionato di seconda categoria, organizzato dal Comitato Regionale Calabria – di Euro 2.800,00, dunque, superiore al massimale fissato dalla richiamata normativa in Euro 2.500,00; ed eluso il cd. “vincolo di giustizia sportiva”, depositando in data 10/02/2018 (quindi, due giorni dopo l’intervenuta decisione del Collegio Arbitrale della LND della vertenza inerente al reclamo n° 70/78 – 2017/18), avanti ai Carabinieri della stazione Tiriolo denuncia – querela nei confronti di Joseph Renda chiedendone la penale punizione in relazione al reato di cui all’art. 646, comma 3, del Codice Penale. In particolare, fondando tale richiesta sulla circostanza che il tecnico, seppur autorizzato a riscuotere le rette associative dei giovani calciatori della società, le avesse indebitamente trattenute e non versate alla società per una ammontare ben oltre le somme che lo stesso allenatore pretendeva a suo credito per la funzione professionale svolta; comportamento per il quale ometteva ogni difesa nel corso del giudizio arbitrale e che, comunque, risultava privo di alcuna autorizzazione federale in deroga al già richiamato vincolo, ovverosia, l’obbligo di accettare, in ragione della propria appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo e dei doveri assunti con la costituzione del rapporto associativo, la piena, definitiva ed esclusiva efficacia di qualsivoglia provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati; -la società A.S.D. DUE MARI TIRIOLO, in punto di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto a Rotella Tommaso Francesco, già suo Presidente all’epoca dei fatti, nonché a Joseph Renda, allenatore di base. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 5644/57pfi 18-19/MS/AS/ac del 06/12/2018.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr. 12 a carico di:

-ROTELLA TOMMASO FRANCESCO, presidente della A.S.D. Due Mari Tiriolo nella stagione 2016/2017 e nella corrente stagione; -la società A.S.D. DUE MARI TIRIOLO (matricola 931400); per rispondere: -Rotella Tommaso Francesco, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società A.S.D. Due Mari Tiriolo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’articolo 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dalla L.N.D con Comunicato Ufficiale n° 84, punto A, pubblicato il 12 Agosto 2016, in riferimento all’articolo 94 , commi 1, punto A e 2 delle N.O.I.F., nonché articolo 30, comma 2, dello Statuto Federale in relazione all’art. 15, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere pattuito il 30/09/2016, con l’allenatore Joseph Renda, un premio di tesseramento per la conduzione tecnica della A.S.D. Due Mari Tiriolo - partecipante, nella stagione 2016/2017 al campionato di seconda categoria, organizzato dal Comitato Regionale Calabria - di Euro 2.800,00, dunque, superiore al massimale fissato dalla richiamata normativa in Euro 2.500,00; ed eluso il cd. “vincolo di giustizia sportiva”, depositando in data 10/02/2018 (quindi, due giorni dopo l’intervenuta decisione del Collegio Arbitrale della LND della vertenza inerente al reclamo n° 70/78 - 2017/18), avanti ai Carabinieri della stazione Tiriolo denuncia – querela nei confronti di Joseph Renda chiedendone la penale punizione in relazione al reato di cui all’art. 646, comma 3, del Codice Penale. In particolare, fondando tale richiesta sulla circostanza che il tecnico, seppur autorizzato a riscuotere le rette associative dei giovani calciatori della società, le avesse indebitamente trattenute e non versate alla società per una ammontare ben oltre le somme che lo stesso allenatore pretendeva a suo credito per la funzione professionale svolta; comportamento per il quale ometteva ogni difesa nel corso del giudizio arbitrale e che, comunque, risultava privo di alcuna autorizzazione federale in deroga al già richiamato vincolo, ovverosia, l’obbligo di accettare, in ragione della propria appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo e dei doveri assunti con la costituzione del rapporto associativo, la piena, definitiva ed esclusiva efficacia di qualsivoglia provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati; -la società A.S.D. DUE MARI TIRIOLO, in punto di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto a Rotella Tommaso Francesco, già suo Presidente all’epoca dei fatti, nonché a Joseph Renda, allenatore di base. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 5644/57pfi 18-19/MS/AS/ac del 06/12/2018.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Aggiunto, delegato il Sostituto Procuratore Federale Avv. Marco Stefanini per la fase requirente, - letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 57 pf 18-19, avente ad oggetto: “Sottoscrizione di un accordo economico del 30/09/2016 tra l’allenatore Renda Joseph e la A.S.D. Due Mari Tiriolo superiore ai massimali previsti dal C.U. n° 1 L.N.D. della stagione 2016/2017, corrispondente a Euro 2.800,00, anziché Euro 2.500,00 come previsto dalla normativa di riferimento; - vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata alle parti; - rilevato che Francesco Tommaso Rotella, presidente della A.S.D. Due Mari Tiriolo ,richiedeva un’audizione ex art 32 ter, comma 4 , del C.G.S., dalla quale non si evidenziavano circostanze esimenti in relazione alle incolpazioni allo stesso ascritte; - osservano quanto segue: nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto, sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: -Nota del Collegio Arbitrale LND del 14/03/2018; -Comunicato ufficiale n° 1/2018 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti contenente le determinazioni assunte nella riunione del 08/02/2018 nella vertenza Joseph Renda / A.S.D. Due Mari Tiriolo, inerente al reclamo n° 70/78- 2017-18 e relativa documentazione istruttoria a corredo; -Storico anagrafico As 400 del tecnico Joseph Renda; -As 400 stagione 2017/2018 di Joseph Renda quale dirigente - consigliere della società A.S.D. Prasar; -As 400 della società A.S.D. Due Mari Tiriolo; -As 400 della società A.S.D. Prasar; -Verbale di denuncia/querela presentata in data 10/02/2018 da Rotella Tommaso Francesco, presidente della A.S.D. Due Mari Tiriolo, presso la Stazione Carabinieri di Tiriolo nei confronti del tecnico Joseph Renda; - Nota del 03/09/2018 della Segreteria Federale Figc. 1) In ordine al Comunicato Ufficiale n° 1/2018 del Collegio Arbitrale presso la lega nazionale dilettanti: il tecnico Joseph Renda ricorreva al Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, esponendo di avere sottoscritto un accordo economico con la società A.S.D. Due Mari Tiriolo per la conduzione della prima squadra partecipante al campionato di seconda categoria per la Stagione sportiva 2016/2017. Nel ricorso assumeva di avere pattuito per tale attività la corresponsione della somma di Euro 2.800,00, lamentando di avere percepito il minor importo di Euro 1.400,00, Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, accoglieva il ricorso del tecnico, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale, atteso il superamento del massimale del premio di tesseramento fissato dalla Lega LND e la AIAC per la categoria, corrispondente ad Euro 2.500,00; 2) La posizione federale del tecnico Joseph Renda: - considerato che per quanto attiene alla posizione in ambito federale di Joseph Renda, la consultazione dell’archivio del Settore Tecnico della FIGC ha prodotto esito positivo, figurando lo stesso nei ruoli tecnici, quale allenatore di base, codice 104.538, con ultimo tesseramento nella stagione 2016/2017 a favore della società A.S.D. Due Mari Tiriolo, a far data dal 03/10/2016; - considerato, inoltre, che il tecnico Joseph Renda, nella stagione 2017/2018 , ha svolto attività dirigenziale per la società A.S.D. Prasar, come risulta da As 400, offerto in comunicazione, quale allegato D. 3) In ordine alla posizione di Rotella Tommaso Francesco: Rotella Tommaso Francesco, nella qualità di presidente della A.S.D. Due Mari Tiriolo, in data 10/02/2018, depositava avanti ai Carabinieri della stazione Tiriolo denuncia – querela nei confronti del Sig. Joseph Renda chiedendone la penale punizione in relazione al reato di cui all’art. 646, comma 3, del CP. In particolare, fondava tale incolpazione sulla circostanza che il tecnico, seppur autorizzato a riscuotere le rette associative dei giovani calciatori della società, le avesse indebitamente trattenute e non versate alla società, ben oltre le somme che lo stesso allenatore pretendeva a suo credito per l’attività professionale svolta. Sul punto, si dovrà evidenziare come il deposito dell’atto di querela sia intervenuto due giorni dopo la pubblicazione della decisione del Collegio Arbitrale LND; ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere dai sottoindicati soggetti:

-Joseph Renda, allenatore di base, codice 104.538, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’articolo 1bis, comma 1, del C.G.S , in relazione agli articoli 37, comma 1 e 35, commi 1 e 3 del nuovo Regolamento per il Settore Tecnico, giusto comunicato ufficiale n° 69 del 13/06/2018, e in riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D con Comunicato Ufficiale n° 84 , punto A, pubblicato il 12 Agosto 2016 , nonché articolo 94 , comma 1, punto A, delle N.O.I.F., per avere: - nella stagione sportiva 2016/2017: pattuito, con la società A.S.D. Due Mari Tiriolo, quale tecnico responsabile della prima squadra - partecipante al campionato di seconda categoria - organizzato dal Comitato Regionale Calabria, un premio di tesseramento annuale di Euro 2.800,00, dunque, superiore al massimale fissato dalla richiamata normativa in Euro 2.500,00. - nella stagione sportiva 2017/2018: svolto attività dirigenziale (e, quindi, diversa dalle proprie attribuzioni) a favore della società A.S.D. Prasar, mediante il suo tesseramento intervenuto in data 21/11/2017 con la qualifica di consigliere, in assenza della necessaria sospensione dall’albo di sua appartenenza. -Rotella Tommaso Francesco, presidente della A.S.D. Due Mari Tiriolo nella stagione 2016/2017 e nella corrente stagione, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’articolo 1 bis, comma 1, del C.G.S , in relazione a quanto prescritto dalla L.N.D con Comunicato Ufficiale n° 84 , punto A ,pubblicato il 12 Agosto 2016, in riferimento all’ articolo 94 , commi 1 , punto A e 2 delle Noif , nonché articolo 30, comma 2, dello Statuto Federale in relazione all’art. 15, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere: pattuito il 30/09/2016 ,con l’allenatore Joseph Renda ,un premio di tesseramento per la conduzione tecnica della A.S.D. Due Mari Tiriolo - partecipante , nella stagione 2016/2017 al campionato di seconda categoria- organizzato dal Comitato Regionale Calabria- di Euro 2.800,00, dunque, superiore al massimale fissato dalla richiamata normativa in Euro 2.500,00; eluso il cd. “vincolo di giustizia sportiva”, depositando in data 10/02/2018 (quindi, due giorni dopo l’intervenuta decisione del Collegio Arbitrale della LND della vertenza inerente al reclamo n° 70/78 - 2017/18 ), avanti ai Carabinieri della stazione Tiriolo denuncia – querela nei confronti di Joseph Renda chiedendone la penale punizione in relazione al reato di cui all’art. 646, comma 3, del Codice penale. In particolare, fondando tale richiesta sulla circostanza che il tecnico, seppur autorizzato a riscuotere le rette associative dei giovani calciatori della società, le avesse indebitamente trattenute e non versate alla società per una ammontare ben oltre le somme che lo stesso allenatore pretendeva a suo credito per la funzione professionale svolta, attività per la quale ometteva ogni difesa sul punto nel corso del giudizio arbitrale e, comunque, risultando priva di alcuna autorizzazione federale in deroga al già richiamato vincolo, ovverosia, l’obbligo di accettare, in ragione della propria appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo e dei doveri assunti con la costituzione del rapporto associativo, la piena, definitiva ed esclusiva efficacia di qualsivoglia provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati. Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta e oggettiva delle Società A.S.D. Due Mari Tiriolo alla quale appartenevano i tesserati avvisati al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, il tutto ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.. Ritenuto, che per quanto concerne, la posizione di Joseph Renda, allenatore di base, codice 104.538, avendo lo stesso convenuto, ai sensi dell’art. 32 sexies, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, l’applicazione di una sanzione indicandone il tipo e la misura, in questa sede, giusto il dettato di cui al secondo comma del richiamato art 32 del C.G.S., non appare più esercitatile nei confronti dei medesimo, la corrispondente azione disciplinare. Visto l’articolo 32 ter, comma 4, del C.G.S.; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Marco Stefanini HANNO DEFERITO al Tribunale Federale Territoriale Calabria: -Rotella Tommaso Francesco, presidente della A.S.D. Due Mari Tiriolo nella stagione 2016/2017 e nella corrente stagione; -la società A.S.D. Due Mari Tiriolo (matricola 931400); per rispondere - Rotella Tommaso Francesco, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società A.S.D. Due Mari Tiriolo, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’articolo 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dalla L.N.D. con Comunicato Ufficiale n° 84 , punto A, pubblicato il 12 Agosto 2016, in riferimento all’articolo 94, commi 1, punto A e 2 delle N.O.I.F., nonché articolo 30, comma 2, dello Statuto Federale in relazione all’art. 15, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti di cui alla parte motiva. - la società A.S.D. Due Mari Tiriolo, in punto di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto a Rotella Tommaso Francesco, già suo Presidente all’epoca dei fatti, nonché a Joseph Renda, allenatore di base.

IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 28.01.2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco nonché Rotella Tommaso Francesco Presidente dell’A.S.D. Due Mari Tiriolo in proprio ed in rappresentanza della A.S.D. Due Mari Tiriolo. Prima dell’inizio del dibattimento i deferiti hanno proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt.23 e 24 C.G.S. (per Rotella Tommaso Francesco mesi 12 di inibizione da ridursi a mesi 8 e l’ammenda di € 300,00 da ridursi a € 200,00; per la società A.S.D. Due Mari Tiriolo la penalizzazione di punti 3 da ridursi a punti 2 in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra al momento dell’iscrizione e l’ammenda di € 450,00 da ridursi a € 300,00). Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. -Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; -visto l’art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente; -rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; rileva che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23, C.G.S.. In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto del patteggiamento; P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale irroga: - a ROTELLA Tommaso Francesco l’ammenda di euro 200,00 (duecento/00) e l’inibizione di OTTO (8) mesi e quindi fino al 14 NOVEMBRE 2019 (già inibito fino al 14 marzo 2019 (C.U.nr.78 TFT s.s.2018/2019); - all’A.S.D. DUE MARI TIRIOLO la penalizzazione di punti DUE (2) in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra al momento dell’iscrizione e l’ammenda di € 300,00 (trecento/00). Le ammende di cui al presente comunicato ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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