F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0069/CFA pubblicata il 2 Marzo 2022 (motivazioni) – Sig. Lazzari Daniele

Decisione/0069/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0082/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri

Marco Lipari – Presidente

Pierluigi Ronzani – Componente (relatore)

Marco Baliva – Componente

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0082/CFA/2021-2022 proposto dal Sig. Lazzari Daniele, rappresentato e difeso dall’Avv. David Cerrini, per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0088/TFN-SD del 26.01.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21 febbraio 2022, il Prof. Avv. Pierluigi Ronzani e uditi l’Avv. David Cerrini per il reclamante e l’Avv. Alessandro Avagliano per la Procura Federale.

RITENUTO IN FATTO

In seguito ad apposita segnalazione fatta pervenire al Presidente del CR Umbria, Dott. Repace, da parte del Presidente della società A.C.D. Viole, signor Lucrezi Mauro, nella quale si denunciava un comportamento istigatorio alla violenza, posto in essere dal signor Lazzari Daniele (tesserato UEFA cod. 134623 UEFA B) tramite il social network Facebook, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in data 17.01.2022, pronunciava il seguente dispositivo: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Daniele Lazzari la sanzione di mesi 4 (quattro) di squalifica. Così deciso nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021”;

Con reclamo presentato in data 24.01.2022, il signor Lazzari Daniele, a mezzo del suo procuratore costituito Avv. David Cerrini, proponeva formale doglianza avverso la surriferita decisione del Tribunale Federale Nazionale, chiedendo, in via principale, di “Accertare e per l’effetto dichiarare il difetto di giurisdizione degli organi di giustizia sportiva”, nonché, in via di subordine, “Accertata l’irrilevanza dell’istigazione contestata per tutti i motivi dedotti in atto, accertata la sussistenza di più circostanze attenuanti, da valutarsi prevalenti rispetto ad eventuali aggravanti (in ogni caso non contestate), irrogare…la sanzione disciplinare ritenuta più congrua e comunque non superiore ad un mese di squalifica”.

Il reclamo de quo era chiamato in trattazione all’udienza del 21 febbraio 2022, ove questa Corte, sentite le parti con la modalità della “videoconferenza”, secondo il relativo verbale, lo tratteneva in decisione. In pari data era pubblicato il relativo dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo proposto dal signor Lazzari Daniele è inammissibile.

Nel corso dell’udienza tenutasi, con la modalità della videoconferenza, in data 21 febbraio 2022, la Procura Federale eccepiva che il reclamo non era stato alla stessa notificato. Il difensore del reclamante, dal canto suo, invocava il disposto dell’art. 103 del CGS vigente, a norma del quale il Presidente della Corte Federale di Appello, accertata l’avvenuta notifica del reclamo alle parti, fissa l’udienza di discussione che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso.

Si tratta, tuttavia, di argomentazioni che non valgono a superare detto rilievo di inammissibilità.

A questo riguardo, viene preliminarmente in considerazione l’art. 101, comma 2, del CGS, secondo cui il reclamo, una volta depositato unitamente al contributo a mezzo di posta elettronica certificata presso la segreteria della Corte federale di appello, “deve” essere “trasmesso alla controparte” , entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.

Tale disposizione appare inequivoca, in quanto ispirata al principio del contraddittorio, quest’ultimo operante anche in seno al sistema di giustizia sportiva, secondo la chiara indicazione che si rinviene nell’art. 44, comma 1, CGS: “Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”.

La volontà del legislatore sportivo di assicurare le guarentigie proprie dell’attività giurisdizionale e, per ciò che rileva in questa sede, del contraddittorio, è tradotta in atto dall’art. 49, comma 4, del CGS (Norme generali del procedimento) che, con disposizione altrettanto inequivoca, dispone che copia della dichiarazione con la quale viene preannunziato il ricorso o il reclamo e “copia del reclamo stesso deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte”.

Dal complesso di tali disposizioni, che possiamo definire attuative del c.d. “giusto processo sportivo”, si può argomentare che il reclamo in parola avrebbe dovuto essere notificato alle parti, a meno che queste non si fossero costituite spontaneamente, sanando il difetto di notifica secondo la regola del raggiungimento dello scopo.

Nel caso in esame, tuttavia, la Procura non si è costituita, limitandosi a partecipare alla discussione orale al fine di eccepire l’improcedibilità del ricorso per difetto di notifica.

Con riguardo, invece, all’ulteriore argomentazione secondo cui la correttezza del procedimento sarebbe confermata dall’intervenuta fissazione dell’udienza da parte del Presidente – che presupporrebbe che sia stata “accertata la regolarità del contraddittorio” – la stessa non coglie nel segno, laddove si rammenti quanto sancito dalle Sezioni Unite con decisione n. 27 del 2019, nella quale si chiarisce che la disposizione in esame pone a carico del Presidente il dovere di svolgere sic et simpliciter un preliminare e sommario accertamento sull’attivazione del procedimento notificatorio nei confronti delle parti interessate, al fine di verificare, prima facie, se le stesse siano state edotte della pendenza della lite, fermo restando l’onere di notifica per il reclamante previsto, in linea generale, dall’art. 49, comma 4, del Codice (ovvero dall’art. 101 CGS nel caso in esame).

Insuperabile essendo l’inammissibilità, nei termini poc’anzi chiariti, i motivi enucleati nel reclamo presentato dal signor Lazzari Daniele rimangono assorbiti. Cionondimeno questa Corte, con semplice intento nomofilattico e dunque pro futuro, ritiene di dover affermare la propria giurisdizione su fattispecie qual è quella che fa da sfondo al reclamo de quo, concernente una vicenda di istigazione alla violenza perpetrata attraverso un social network (nel caso di specie “Facebook”).

L’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, infatti, testualmente esige il rispetto dei “ principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto COMUNQUE RIFERIBILE all’attività sportiva”. Si tratta, quindi, di una clausola molto ampia, suscettibile di ricomprendere nel proprio spettro applicativo molteplici fattispecie, non soltanto quelle attinenti allo svolgimento stricto sensu dell’attività sportiva, ma anche quelle concernenti “rapporti” ad essa comunque riconducibili.

In quest’ultimo quadro definitorio, rientra senz’altro la vicenda del commento pubblicato dal signor Lazzari Daniele nell’ambito di una conversazione sul social network Facebook, avente ad oggetto la chiusura dei varchi che erano stati abusivamente aperti da alcuni ragazzi nella struttura sportiva data in concessione alla società A.C.D. Viole.

Chiusura che non era stata affatto apprezzata da alcuni genitori dei giovani che abitualmente si addentravano nella struttura de qua, al fine di giocare delle partite di calcio all’interno della stessa.

In tale contesto polemico s’inserisce il commento pubblicato dal signor Lazzari Daniele ed evidentemente rivolto ai soggetti che di tale chiusura si erano fatti carico, ossia i responsabili della società A.C.D. Viole. Commento che certamente esorbita da quei canoni di lealtà, correttezza e probità che presiedono ai rapporti tra soggetti appartenenti al mondo dello sport e di cui l’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva costituisce il presidio normativo.

D’altro canto, poco credibili appaiono le giustificazioni fornite dallo stesso Lazzari, secondo le quali il medesimo non si sarebbe nemmeno reso conto che i destinatari della polemica, oggetto della citata conversazione su Facebook, erano dei tesserati come lui.

In effetti, dagli screenshot della conversazione in atti, emerge chiaramente che la discussione ha per oggetto la società calcistica Viole e, di conseguenza, il Lazzari non poteva non rendersi conto che il commento da lui pubblicato (vale a dire: “A calci in culo prendeteli sti personaggi…tutti insieme, così vedrai che risolvete!”) fosse direttamente rivolto ai rappresentanti della società in questione.

In conclusione, laddove il reclamo fosse stato ammissibile, non avrebbe potuto essere accolta l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal reclamante, in quanto, come detto, la fattispecie concreta può essere ricondotta all’alveo operativo dell’art. 4 CGS, con conseguente affermazione circa la sussistenza di giurisdizione degli organi di giustizia sportiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

 

L’ESTENSORE                                                                  IL PRESIDENTE

Pierluigi Ronzani                                                                      Marco Lipari 

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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