F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 181/CSA pubblicata il 28 Febbraio 2022 – Sig. Luca Alberto La Rosa

Decisione n. 181/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 173/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:  

Pasquale Marino - Presidente 

Maurizio Borgo – Vice Presidente (relatore)

Carlo Buonauro – Componente 

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 173/CSA/2021-2022, proposto dal sig. Luca Alberto La Rosa,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 190/DIV del 3.02.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 17.02.2022, l’Avv. Borgo e udito il legale del sig. Luca Alberto La Rosa, Avv. Paolo Marsilio; Ritenuto in fatto e considerato diritto quanto segue.

RITENITO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

Il sig. Luca Alberto La Rosa, ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara Olbia/Ancona del 2.02.2022, è stata inflitta al reclamante, la squalifica per tre giornate effettive di gara “per avere, al 34°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, nella contesa del pallone, entrava in scivolata e con i tacchetti esposti lo colpiva sulla zona della caviglia con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione dell’art. 38 C.G.S, considerate le modalità particolarmente pericolose della condotta e le conseguenze provocate in danno dell’avversario.”. 

A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere la riduzione della sanzione comminata, il ricorrente ha svolto alcune considerazioni.

In particolare, il sig. La Rosa ha sostenuto, con riferimento alla condotta violenta allo stesso contestata, che la stessa andrebbe derubricata a condotta antisportiva, chiedendo, conseguentemente, la riduzione della squalifica a una giornata di gara o, comunque, a quella ritenuta di giustizia.

Questa Corte ritiene che il ricorso vada parzialmente accolto.

Al proposito, giova ricordare che questa Corte ha, di recente (cfr. decisione n. 157/CSA/2021-2022 del 3/2/2022), chiarito che “Per costante indirizzo, la condotta violenta si sostanzia in un atto violento caratterizzato da volontarietà ed intenzionalità (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF), mentre la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, nella contesa della palla”.

Alla luce di questa distinzione, va affermato che, nel caso di cui è giudizio, dalle risultanze del referto arbitrale emerge come la condotta del reclamante sia stata caratterizzata da agonismo eccessivo e non da violenza.

Il Direttore di Gara appare, infatti, univocamente orientato a caratterizzare in tal senso l’atto del La Rosa.

Ed invero, nel referto si legge che il La Rosa “…. a gioco in svolgimento, nella contesa del pallone, entrava in scivolata”); una circostanza fattuale che consente di escludere, nella condotta del ricorrente, un gesto gratuitamente violento, riportando l’evento ad un contrasto di gioco, seppur eccessivo e caratterizzato da vigoria sproporzionata, nella contesa della palla.

In questo senso, dunque, e limitatamente all’aspetto della qualificazione dell’atto, possono essere accolte le osservazioni del reclamante, tendenti a inquadrare l’evento all’interno dell’art. 39 (condotta gravemente antisportiva), piuttosto che all’interno dell’art. 38 (condotta violenta).

Quindi, in questo senso, questa Corte riqualifica l’evento quale condotta gravemente antisportiva a norma dell’art. 39, CGS della FIGC.

Non può, invece, essere, integralmente, condivisa la richiesta di riduzione della squalifica da tre giornate ad una giornata di gara, per i seguenti motivi.

L’art. 39 stabilisce, per gli atti gravemente antisportivi, la sanzione minima di due giornate, al netto di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti.

Orbene, nel caso che ci occupa, la condotta gravemente antisportiva, tenuta dal reclamante, appare caratterizzata da modalità (intervento con tacchetti esposti e vigoria sproporzionata) che, in uno alle conseguenze fisiche riportate dall’avversario (fuoriuscita di sangue), inducono questa Corte ad applicare la sanzione di due giornate effettive di squalifica, con conversione della terza giornata nella sanzione pecuniaria dell’ammenda di euro 500.

Al proposito, questa Corte ritiene opportuno precisare, per quanto concerne le conseguenze derivanti dalla condotta, che è vero che, nel recentissimo precedente sopra menzionato, è stato evidenziato che “la valutazione della gravità della condotta antisportiva nel caso specifico, anche ai fini della concessione delle attenuanti, non può essere effettuata ex post, in riferimento, cioè, agli esiti della azione fallosa, ma deve essere effettuata ex ante, sulla potenziale pericolosità dell’intervento, valutate tutte le circostanze concrete. Ragionare diversamente, comporterebbe una eccessiva deresponsabilizzazione degli atleti, i quali si vedrebbero rafforzati nella convinzione che, siccome un evento gravemente antisportivo possa essere valutato in maniera attenuata qualora non comporti danni per l’avversario, questo intervento eccessivo va sempre, e in ogni caso posto in essere, nella mera speranza che non comporti effettivamente danni all’avversario”; ciò non significa, tuttavia, che, ai fini della determinazione della sanzione, questa Corte non possa tenere conto di tali conseguenze dannose quando le stesse valgono a comprovare la particolare gravità e pericolosità del comportamento antisportivo, posto in essere, come nel caso di specie, dal calciatore La Rosa ai danni dell’avversario.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica in 2 (due) giornate effettive di gara con ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC. 

 

 L’ESTENSORE                                                           IL PRESIDENTE 

Maurizio Borgo                                                              Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce   

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