DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 28/CS del 09.02.2022 -Campionato Nazionale Juniores – Delibera – gara del 5/ 2/2022 ROTONDA CALCIO – NOCERINA CALCIO 1910

gara del 5/ 2/2022 ROTONDA CALCIO - NOCERINA CALCIO 1910

Il Giudice Sportivo,

- rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa dall'Arbitro al 2° minuto del primo tempo sul punteggio di 0-1 a favore della società NOCERINA CALCIO 1910, perché la società ROTONDA CALCIO, a seguito dell'infortunio occorso ad un proprio calciatore, si è venuta a trovare con sei calciatori; - considerato che la società ROTONDA CALCIO già si era presentata in 7 unità e non disponeva di ulteriori sostituti; - considerato che una gara non può essere proseguita nel caso in cui una squadra si trovi per qualsiasi motivo ad avere meno di sette calciatori partecipanti al gioco, come previsto dall'art.73, comma 2 delle N.O.I.F.; - considerato che a tale condotta corrisponde la sanzione con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 o con quello più favorevole eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, così come previsto dall'art.10 del C.G.S.; - atteso che deve essere oggettivamente responsabile del regolare svolgimento della gara la società ROTONDA CALCIO;

P.Q.M.

Delibera: 1) di infliggere alla società ROTONDA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it