F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 188/CSA pubblicata il 3 Marzo 2022 – Real Aversa 1925 A.S.D.

Decisione n. 188/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 184/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Componente

Savio Picone - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 184/CSA/2021-2022, proposto dalla società Real Aversa 1925 A.S.D., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 46/CS del 09.02.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.02.2022, il Dott. Savio Picone e sentito l’arbitro;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Real Aversa 1925 A.S.D. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Pio Schiavi, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 46/CS del 9.2.2022), in relazione alla gara Giarre 1946 / Real Aversa 1925 del 6.2.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto l’annullamento o, in subordine, la rideterminazione della sanzione inflitta.

Secondo la tesi della società reclamante, nel caso di specie, lo Schiavi non avrebbe tenuto una condotta violenta, poiché in sintesi: al minuto 44’ del secondo tempo, sarebbe entrato sul terreno di gioco senza autorizzazione il Sig. Fabio Arena, direttore sportivo della ospitante A.S.D. Giarre 1946, il quale avrebbe aggredito il calciatore Pio Schiavi; per tale condotta, il Sig. Arena sarebbe stato squalificato dal Giudice Sportivo fino a marzo 2022 “per essere entrato sul terreno di gioco pur non essendo inserito in distinta, e avere insultato i calciatori della squadra avversaria colpendo uno di essi con una manata al volto”; lo Schiavi si sarebbe soltanto difeso da un’aggressione di un estraneo entrato sul terreno di gioco, ai suoi occhi un invasore; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 38 C.G.S.

A supporto, la Real Aversa 1925 ha prodotto delle immagini video realizzate da emittente autorizzata alla cronaca sportiva radiotelevisiva.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 18 febbraio 2022, è stato ascoltato l’arbitro, Sig. Marco Di Loreto.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

In rito, non si ravvisano i presupposti per l’ammissione della prova mediante immagini video, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., non essendo qui controversa l’identità dell’autore dell’infrazione.

Nel merito, si legge nel referto di gara che il calciatore Pio Schiavi “A gioco fermo colpiva con una manata al volto il sig. Fabio Arena, direttore sportivo del Giarre, il quale era entrato senza autorizzazione sul terreno di gioco, non essendo iscritto in distinta”.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara.

Il Sig. Marco Di Loreto, arbitro della gara Giarre 1946 / Real Aversa 1925, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha chiarito che lo Schiavi avrebbe sì colpito con uno schiaffo al volto l’Arena, ma dopo essere stato da quest’ultimo avvinghiato ed immobilizzato. Lo Schiavi avrebbe tentato di divincolarsi dalla presa dell’Arena, colpendolo al volto e senza arrecargli alcun danno fisico. 

Nella specie, la condotta dello Schiavi è connotata da violenza ed è riconducibile alla previsione dell’art. 38 C.G.S., secondo quanto chiarito dall’arbitro nel corso della camera di consiglio.

Tuttavia, ad avviso della Corte, è ravvisabile nella specie la circostanza attenuante prevista dall’art. 13, comma 1, lett. b), C.G.S., per aver concorso il fatto illecito della persona offesa a determinare l’evento. E’ infatti provato che il Sig. Fabio Arena, direttore sportivo del Giarre 1946, è entrato senza autorizzazione sul terreno di gioco ed ha aggredito lo Schiavi, provocandone la reazione.

Ne discende che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è eccessivamente afflittiva e deve essere ridotta.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Real Aversa 1925 deve essere accolto e la sanzione irrogata ridotta a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                            IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                                  Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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