FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 179/AA del 21/02/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da -LORIGA MENTASTI ASD POLISPORTIVA OSSESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 211 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Giampiero LORIGA, Carlo Enrico MENTASTI, e della società A.S.D. POLISPORTIVA OSSESE avente ad oggetto la seguente condotta:

GIAMPIERO LORIGA, Allenatore di base e tesserato per la società U.S.D. Usinese all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 37, comma 1, e 40, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, e art. 38, comma 4 delle N.O.I.F., perché nella stagione sportiva 2020-2021, benché tesserato per Società U.S.D. Usinese (matricola 53860), ha svolto la propria attività anche in favore della società A.S.D. Polisportiva Ossese (matricola 943056), esercitando di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva. Tale circostanza oltre ad emergere dalle risultanze istruttorie è stata altresì confermata oltre che dallo stesso Sig. Loriga, anche da tutti gli altri soggetti auditi durante le indagini stesse; CARLO ENRICO MENTASTI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva Ossese all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, e art. 38, comma 4 delle N.O.I.F., per avere consentito e, comunque, non impedito al Sig. Giampiero Loriga nella stagione sportiva 2020-2021, benché lo stesso fosse tesserato per la Società U.S.D. Usinese (matricola 53860), di svolgere attività anche in favore della società A.S.D. Polisportiva Ossese (matricola 943056), esercitando di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva. Tale circostanza oltre ad emergere dalle risultanze istruttorie è stata altresì confermata oltre che dallo stesso Sig. Mentasti anche da tutti gli altri soggetti auditi durante le indagini stesse. A.S.D. POLISPORTIVA OSSESE, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco MASIA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POLISPORTIVA OSSESE, Giampiero LORIGA e Carlo Enrico MENTASTI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Giampiero LORIGA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Carlo Enrico MENTASTI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA OSSESE;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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