FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 185/AA del 24/02/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – DI CECCA GRASSO ASD GAETA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 225 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco DI CECCA, Francesco GRASSO e della società A.S.D. GAETA avente ad oggetto la seguente condotta: FRANCESCO DI CECCA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D Gaeta, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, dello Statuto Federale, e dall’art.37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente della società ASD Gaeta, omesso di provvedere al regolare tesseramento del dirigente sig. Francesco Grasso nella stagione sportiva 2021 - 2022, nonché per aver consentito allo stesso di svolgere attività rilevante per l’ordinamento federale in favore dell’A.S.D. Gaeta in assenza di tesseramento; FRANCESCO GRASSO, all’epoca dei fatti dirigente di fatto della A.S.D. Gaeta e comunque soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale all’interno e nell’interesse della società citata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, dello Statuto Federale e dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso svolto attività di dirigente della società A.S.D. Gaeta nella stagione sportiva 2021/2022, e dunque attività rilevante per l’ordinamento federale all’interno e nell’interesse della compagine appena citata, in assenza di tesseramento per la stessa; A.S.D. GAETA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Francesco DI CECCA in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. GAETA, e Francesco GRASSO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Francesco DI CECCA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Francesco GRASSO e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. GAETA;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
