FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 188/AA del 28/02/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ASD VALDICHIENTI PONTE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 202 pf 21/22 adottato nei confronti della società A.S.D. VALDICHIENTI PONTE, avente ad oggetto la seguente condotta: A.S.D. VALDICHIENTI PONTE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse è stata posta in essere la condotta da parte del Sig. Manjarres Ponce Manuel Leandro, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Valdichienti Ponte, per avere lo stesso, in data 7.9.2021 ed in occasione della richiesta di tesseramento, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Rizzo Placido Consolato, in qualità Presidente, per conto della società A.S.D. VALDICHIENTI PONTE;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. VALDICHIENTI PONTE;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
