F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 79/TFN-SVE del 4 Marzo 2022 (motivazioni) – ASD Vallescrivia 2018 / ASD Busalla Calcio 1909 – Reg. Prot. 76/TFN-SVE

Decisione/0079/TFNSVE-2021-2022

Registro procedimenti n. 0076/TFNSVE/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente;

Giuseppe Lepore – Componente;

Roberta Landi – Componente;

Carmine Fabio La Torre – Componente (Relatore);

Enrico Vitali – Componente;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 1° marzo 2022, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società ASD Vallescrivia 2018 (matr. 949275) contro la società ASD Busalla Calcio 1909 (matr. 75423) avverso le decisioni della Commissione Premi pubblicate sul Com. Uff. 6/E del 27 gennaio 2022 (premi di preparazione calciatori Costa Jacopo n. 5.12.2003 – matr. 6.747.473 – ric. 345; Savio Giovanni n. 7.4.2003 – matr. 2.715.925 – ric. 377; Spano Luca n.23.11.2003 – matr. 6.535.309 – ric. 379; Traverso Guglielmo n. 6.2.2003 – matr. 6.602.674 – ric. 382; Pascuzzi Karim n. 30.9.2003 – matr. 7.084.466),

la seguente

DECISIONE

Con reclamo del 9 febbraio 2022, l’ASD Vallescrivia 2018 ha impugnato cumulativamente le decisioni pubblicate nel C.U. n. 6/E del 27.01.2022 con le quali la Commissione Premi aveva rigettato i ricorsi n. 345, 377, 379 e 382 per il mancato pagamento del premio di preparazione relativo ai calciatori Costa Jacopo (nato il 5.12.2003 – matr. 6.747.473), Savio Giovanni (nato il 7.4.2003 – matr. 2.715.925), Spano Luca (nato il 23.11.2003 – matr. 6.535.309), Traverso Guglielmo (nato il 6.2.2003 – matr. 6.602.674) e Pascuzzi Karim (nato il 30.9.2003 – matr. 7.084.466).

A sostegno del proprio gravame l’appellante ha contestato la decisione della Commissione Premi, per avere questa erroneamente applicato la vecchia disposizione dell’art. 96 NOIF in luogo della nuova (così come modificata dal Consiglio Federale con delibera del 30 maggio 2019).

L’ASD Busalla Calcio 1909 ritualmente notiziata del reclamo non ha inviato controdeduzioni.

La vertenza è stata decisa nella riunione del 1 marzo 2022.

L’appello della società ASD Vallescrivia 2018 è inammissibile, per essere stato cumulativamente proposto con unico atto avverso cinque distinte delibere della Commissione Premi (sebbene in atti ne risultano solo quattro) che, nel pronunciarsi su distinti ricorsi, hanno rigettato le domande perché il tesseramento è avvenuto oltre i tre anni dal vincolo previsto dall’art. 96 NOIF.

Tale ratio, come peraltro risulta confermata dai precedenti di questo Tribunale (cfr. fra le tante C.U. Decisione/0073/TFNSVE2021-2022 - Registro procedimenti n. 0069/TFNSVE/2021-2022 – ASD FC Giugliano 1928 contro ASD Sport Village), rende inammissibile la domanda per violazione dei principi in tema di impugnazione, posto che la proposizione di un unico atto di appello avverso sentenze diverse, ancorché intervenute tra le stesse parti, comporta un indebito esercizio del potere di riunione dei procedimenti che è riservato in via esclusiva al giudice (cfr. Cass. Civ., sez II, 4 gennaio 2002 n. 69; Cons. Stato, sez V, 14 luglio 1997, n. 806; Cass. Civ., sez. III, 6 giugno 1994, n. 5472; Cass. Civ., sez. I, 13 gennaio 1993, n. 312).

Il reclamo cumulativo inoltre è in contrasto con i principi dell’art. 91, comma 4, CGS che impone la “ specifica enunciazione dei motivi di doglianza” avverso la decisione impugnata. Ne consegue che un reclamo cumulativo non consente l’individuazione esatta delle censure mosse alle singole decisioni, tanto da essere inammissibile per genericità della domanda.

Tutto ciò premesso,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Vallescrivia 2018.

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° marzo 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Carmine Fabio La Torre                                          Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 4 marzo 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

 

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