C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 115 del 20/02/2019 – Delibera – RECLAMO n.46 del Sig.CIPPARRONE Luca (Società A.S.D. Virtus Catanzaro Lido 2015) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.14 Amatori del 7.02.2019 (squalifica per TRE gare effetive).

RECLAMO n.46 del Sig.CIPPARRONE Luca (Società A.S.D. Virtus Catanzaro Lido 2015)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.14 Amatori del 7.02.2019 (squalifica per TRE gare effetive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara G.S. Amatori Marcellinara - A.S.D. Virtus Catanzaro Lido 2015 del 02/02/2019, risulta che, a fine gara, il calciatore Cipparrone Luca teneva un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro, venendo conseguentemente espulso.

Il Giudice Sportivo Territoriale ha squalificato il calciatore suddetto per tre gare effettive, ritenendolo responsabile di comportamento minaccioso. (cfr. C.U. n.14 Amatori del 07/02/2019 della Delegazione Provinciale di Catanzaro). Il reclamante chiede una riduzione della sanzione, sostenendo di aver solo protestato nei confronti del direttore di gara per una decisione ritenuta ingiusta, ma senza aver proferito alcuna minaccia. I fatti per come narrati dall’arbitro in modo puntuale non possono essere posti in dubbio in considerazione, peraltro, del valore di prova assoluta e privilegiata del referto. Pur tuttavia la sanzione appare degna di riduzione poiché il comportamento del Cipparrone deve essere inquadrato quale offensivo e non minaccioso. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore CIPPARRONE Luca a DUE gare effettive e dispone accreditare la tassa sul conto della Società A.S.D. Virtus Catanzaro Lido 2015 che ha provveduto a versarla per conto del suo tesserato, reclamante.

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