C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 119 del 27/02/2019 – Delibera – RECLAMO n. 49 del Sig.CURIA Francesco (Società POL. Mirto Crosia) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 109 del 07.02.2019 (squalifica per QUATTRO gare effettive).

RECLAMO n. 49 del Sig.CURIA Francesco (Società POL. Mirto Crosia)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 109 del 07.02.2019 (squalifica per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto arbitrale della gara Mirto Crosia – Real Sant’Agata del 03/02/2019, risulta che il calciatore Francesco Curia al 24’ del 2 tempo ha protestato vivacemente contro il direttore di gara, tenendo un comportamento altamente offensivo e minaccioso. Il sig. Curia ha presentato reclamo avverso la sanzione inflitta rilevando che non aveva alcuna intenzione di offendere e minacciare l’arbitro, e che la ricostruzione data dal direttore di gara era frutto di un malinteso derivante dalla tensione agonistica. I fatti per come narrati dall’arbitro in modo puntuale non possono essere posti in dubbio in considerazione, peraltro, del valore di prova assoluta e privilegiata del referto (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S). Tuttavia, ritiene questa Corte che la sanzione appare degna di riduzione poiché il comportamento del Curia deve essere qualificato quale offensivo e irriguardoso e non minaccioso. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore CURIA Francesco a TRE gare effettive e dispone accreditare la tassa sul conto della Società Polisportiva Mirto Crosia che ha provveduto a versarla per conto del suo tesserato, reclamante

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