C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 119 del 27/02/2019 – Delibera – RECLAMO n. 51 della Società A.S.D. SEGATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.50 SGS del 14.2.2019 (punizione sportiva della perdita delle gare Esordienti Fair Play Elite Attività Naz. Giovanile di Calcio a Nove Under 13- 2° STEP- 3°Raggruppamento (Soc. Ospitante Vibonese Calcio) Segato – Virtus Academy e Segato – Vibonese Calcio del 03.02.2019 per posizione irregolare calciatore Morabito Francesco nato il 29.01.2008).
RECLAMO n. 51 della Società A.S.D. SEGATO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.50 SGS del 14.2.2019 (punizione sportiva della perdita delle gare Esordienti Fair Play Elite Attività Naz. Giovanile di Calcio a Nove Under 13- 2° STEP- 3°Raggruppamento (Soc. Ospitante Vibonese Calcio) Segato – Virtus Academy e Segato – Vibonese Calcio del 03.02.2019 per posizione irregolare calciatore Morabito Francesco nato il 29.01.2008).
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA il Giudice Sportivo Territoriale, visto il regolamento generale per l’Attività Nazionale Giovanile di calcio a 9 under 13 – Esordienti Fair Play Elite - pubblicato sul CU n. 16 SGS, che riserva la partecipazione ai tornei di giovani calciatori esordienti under 13 nati nel 2006, e se le società non hanno numero sufficiente di tesserati nati nel 2006, ad esordienti di età mista 2006 e 2007; rilevato d’ufficio che la società A.S.D. Segato nelle gare contro Virtus Academy e Vibonese Calcio ha schierato un giocatore nato nel 2008, ha inflitto alla società reclamante la punizione sportiva della perdita di entrambe le gare con il punteggio di 0-3. La Società A.S.D. Segato promuove ricorso avverso la decisione sopra riportata affermando che la convocazione e l’utilizzazione del calciatore nato nel 2008 era dovuta alla circostanza che un altro calciatore, nato nel 2006, a causa dell’influenza non aveva potuto prendere parte al concentramento. Conclude, pertanto, rilevando che l’irregolarità è stata frutto di mera disattenzione, e chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, con il ripristino del risultato sportivo maturato sul campo, rilevando, infine, che l’art. 17 comma 6 del CGS esclude la punizione sportiva della perdita della gara per le società che facciano partecipare un calciatore di età inferiore. Questa Corte ritiene che il reclamo proposto è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. È innegabile e pacifico che la società reclamante abbia fatto giocare un calciatore nato nel 2008, e, che, pertanto, non aveva i requisiti previsti dalla norma speciale rappresentata dal Regolamento generale per l’Attività Nazionale Giovanile di calcio a 9 under 13 – Esordienti Fair Play Elite -pubblicato sul CU n. 16 SGS. Né può trovare applicazione, nel caso di specie, l’art. 17 comma 6 del CGS, richiamato dalla società reclamante, in quanto, come già dedotto precedente, il Regolamento generale per l’Attività Nazionale Giovanile di calcio a 9 under 13 – Esordienti Fair Play Elite - assume carattere di norma speciale, mirante a regolare un torneo riservato a calciatori della Categoria esordienti under 13 nati nel 2006, e qualora le società non abbiano numero sufficiente di tesserati nati nel 2006, ad esordienti di età mista 2006 e 2007. Tali requisiti di età non sono in alcun modo derogabili. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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