C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 122 del 06/03/2019 – Delibera – RECLAMO n.53 della Società ROSARNO AMATORI CALCIO 18 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.33 Amatori del 7.02.2019 (punizione sportiva della perdita della gara Amatori Taurianova – Rosarno Amatori Calcio 18 dello 03.02.2019, squalifica LAROCCA Rocco fino al 27.02.2019 quale firmatario della distinta di gara, ammenda di € 100,00).

RECLAMO n.53 della Società ROSARNO AMATORI CALCIO 18

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.33 Amatori del 7.02.2019 (punizione sportiva della perdita della gara Amatori Taurianova – Rosarno Amatori Calcio 18 dello 03.02.2019, squalifica LAROCCA Rocco fino al 27.02.2019 quale firmatario della distinta di gara, ammenda di € 100,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA dagli atti ufficiali risulta che: 1. Il calciatore Oliverio Marco della società Taurianova, autorizzato dall'arbitro e con il consenso di entrambe le società, iniziava la gara svolgendo le funzioni di assistente arbitrale di parte per la società Rosarno, che non aveva tesserato da impiegare nel ruolo. 2.Oliverio Marco, incluso tra i calciatori nella distinta della Taurianova con il n.13, è inserito anche nella distinta della società Rosarno Amatori allegata al referto arbitrale, alla voce assistente dell'arbitro. 3.Sennonché, al 18' del p.t. Oliverio Marco entrava in campo per la Taurianova al posto del n.15 Zappone Rocco e, nel ruolo di assistente arbitrale, era sostituito da una persona non identificata dall'arbitro e non inserita in distinta. 4. Il giudice sportivo, rilevando l'irregolarità in merito alla mancata messa a disposizione di un tesserato per lo svolgimento delle funzioni di assistente arbitrale da parte della Società Rosarno, richiamando la regola n.6 del regolamento gioco calcio, comminava alla medesima società le sanzioni in epigrafe, oggi impugnate. Tanto premesso, avverso il provvedimento propone reclamo la società Rosarno,che chiede l’annullamento della delibera ed il ripristino del risultato ottenuto sul campo. Osserva questa Corte che: ai sensi delle disposizioni regolamentari del Torneo Amatori s.s. 2018/2019 pubblicato anche sul C.U. nr.12 del 9.11.2018 del Delegazione Di Gioia Tauro, il direttore di gara è tenuto ad impedire la disputa della gara qualora la Società non metta a disposizione un tesserato (dirigente o calciatore) incaricato di svolgere le funzioni di assistente. Il direttore di gara ha invece fatto disputare la gara e nel rapporto ha ammesso che il regolamento prevedesse che le funzioni di assistente potessero essere svolte anche da un tesserato della squadra avversaria. Tale situazione comporta un evidente errore tecnico da parte dell’arbitro (dallo stesso riconosciuto) che ha inficiato la regolarità della partita. Ogni altra argomentazione resta assorbita.

In riforma del provvedimento impugnato: dichiara irregolare la gara Amatori Taurianova – Rosarno Amatori Calcio 18 per errore tecnico arbitrale e per l’effetto annulla la delibera impugnata; dispone farsi luogo alla ripetizione della stessa mandando gli atti alla Segreteria del Delegazione distrettuale di Gioia Tauro per i provvedimenti di competenza; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

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