C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 122 del 06/03/2019 – Delibera – RECLAMO n.54 della Società A.S.D. SOFOME avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.31 CZ del 14.02.2019 (squalifica PACE Salvatore per SEI gare effettive).
RECLAMO n.54 della Società A.S.D. SOFOME
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.31 CZ del 14.02.2019 (squalifica PACE Salvatore per SEI gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA ritenuto che la ricostruzione dei fatti prospettata dalla reclamante non è sufficiente ad inficiare quanto riportato nel rapporto ufficiale, che costituisce prova privilegiata; rilevato che, tuttavia, la sanzione inflitta al calciatore Pace Salvatore appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del tesserato e che può essere ridotta; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore PACE Salvatore a TRE gare effettive e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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