C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 125 del 13/03/2019 – Delibera – RECLAMO n.61 della Società A.S.D. HELLAS CIRO’ MARINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.120 del 28.02.2019 (ammenda € 100,00, squalifica del calciatore ISMAILI Sergio per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore MUMOLO Emanuele per TRE gare effettive).
RECLAMO n.61 della Società A.S.D. HELLAS CIRO’ MARINA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.120 del 28.02.2019 (ammenda € 100,00, squalifica del calciatore ISMAILI Sergio per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore MUMOLO Emanuele per TRE gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA in via preliminare, relativamente all’ammenda di € 100,00 comminata in primo grado alla società reclamante, che il reclamo proposto è inammissibile in quanto, ai sensi dell’art.45, comma 3, lett. d, del C.G.S., non sono impugnabili i provvedimenti pecuniari non superiori ad € 150,00; che dal rapporto dell’arbitro, con relativo supplemento, della gara A.S. Kroton Calcio a 5 – A.S.D. Hellas Cirò Marina del 23/02/2019 risulta che: - al 18’ del II tempo, il calciatore Mummolo Emanuele (Hellas Cirò Marina) veniva espulso per doppia ammonizione. Lo stesso calciatore ritardava l’uscita dal terreno di gioco proferendo nei confronti del secondo arbitro espressioni offensive; il Mummolo inoltre, dopo la ripresa del gioco, si “presentava nei pressi della panchina e veniva nuovamente allontanato”; - al 22’ del II tempo, il calciatore Ismaili Sergio (Hellas Cirò Marina) veniva espulso per avere tenuto comportamento irriguardoso nei confronti del secondo arbitro; - il suddetto calciatore, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, lanciava il pallone contro il secondo arbitro, non riuscendo tuttavia a colpirlo ed, inoltre, gli rivolgeva epiteti offensivi; - di seguito, lo stesso atleta, che stava uscendo dal terreno di gioco, ritornava indietro, dirigendosi verso il secondo arbitro al quale urlava frasi minacciose, venendo però bloccato e accompagnato definitivamente fuori dal terreno di gioco da alcuni compagni di squadra.
Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti in esame, ha squalificato Ismaili Sergio per cinque gare effettive e Mummolo Emanuele per tre gare effettive (C.U. n.120 del 28/02/2019 del Comitato Regionale Calabria). La società A.S.D. Hellas Cirò Marina propone reclamo avverso le suddette decisioni e ne chiede l’annullamento o, in subordine, la riduzione, sostenendo, in contrapposizione a quanto refertato dal direttore di gara, che: - Ismaili Sergio avrebbe tenuto un comportamento assolutamente privo “di qualsivoglia intenzionalità offensiva e minacciosa”; - Mummolo Emanuele avrebbe “prontamente lasciato il terreno di gioco” dopo essere stato espulso. Il rapporto dell’arbitro (col relativo supplemento), fonte di prova privilegiata, riporta i fatti accaduti in maniera puntuale e, pertanto, gli stessi non possono essere messi in dubbio, rendendo non meritevole di pregio quanto sostenuto dalla reclamante. In merito alle sanzioni irrogate, questo Collegio ritiene che le stesse vadano confermate, ritenendole congrue ed adeguate ai fatti ascritti ai due calciatori; P.Q.M. in riferimento all’ammenda di € 100,00 irrogata alla società reclamante, dichiara inammissibile il reclamo per i motivi di cui in premessa; relativamente alle squalifiche dei calciatori ISMAILI Sergio e MUMMOLO Emanuele, rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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