C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 129 del 19/03/2019 – Delibera – RECLAMO nr. 63 della Società A.S.D. CANTINELLA C5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 123 del 7.3.2019 (Punizione sportiva della perdita della gara di Coppa Calabria Calcio a 5 “Nausicaa Calcio a 5 – Cantinella C5 del 27.02.2019”,ammenda di € 200,00).
RECLAMO nr. 63 della Società A.S.D. CANTINELLA C5
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 123 del 7.3.2019 (Punizione sportiva della perdita della gara di Coppa Calabria Calcio a 5 “Nausicaa Calcio a 5 – Cantinella C5 del 27.02.2019”,ammenda di € 200,00).
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il direttore di gara, che ha confermato il rapporto a sua firma; sentiti il presidente della società reclamante ed il difensore di fiducia; sentito il difensore della società controinteressata; RILEVA che dal rapporto arbitrale della gara Nausicaa C5 – Cantinella C5 del 27/02/2019, risulta che al 23’ del 1° tempo, a seguito dell’espulsione del capitano della società Cantinella C5 per atto di violenza contro un calciatore avversario seduto in panchina, la gara veniva sospesa per circa 15 minuti. Alla ripresa del gioco, il dirigente accompagnatore della società Cantinella C5 ed il vice capitano comunicavano al direttore di gara la decisione di non voler continuare la gara.
Il Giudice Sportivo Territoriale, pertanto, ha inflitto alla società Cantinella C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 e l’ammenda di € 200,00. Avverso tale decisione la società Cantinella C5 ha proposto reclamo deducendo un errore tecnico arbitrale, in quanto, a suo dire, alla ripresa della gara il calciatore n. 27 dell’ASD Nausicaa C5 (anch’egli espulso per aver reagito all’aggressione subita dal capitano della Cantinella C5) era stato immediatamente sostituito senza attendere i previsti due minuti effettivi di gioco. La società reclamante ha rilevato, altresì, che nel corso della sospensione della gara, persone non identificate e non autorizzate sono entrate sul rettangolo di gioco al punto da compromettere la tutela della società ospitata. Ha formulato controdeduzioni la società Nausicaa C5, la quale ha fatto presente che il proprio calciatore (Bono Vito Salvatore n. 27) espulso dall’arbitro per aver reagito al pugno ricevuto dal capitano della Cantinella C5, era, al momento dell’espulsione, già in panchina, per cui l’arbitro correttamente ha fatto riprendere il gioco con pienezza di calciatori della società Nausicaa. In ordine al secondo motivo di reclamo, la società resistente ha contestato la circostanza. All’odierna seduta è stato sentito a chiarimenti il direttore di gara, che ha confermato il rapporto a sua firma, ed ha specificato che il calciatore n. 27 della Nausicaa al momento dell’espulsione era già stato sostituito e che, pertanto, si trovava in panchina. Il direttore di gara ha, altresì, confermato che la squadra di casa ha chiamato i Carabinieri che sono intervenuti tempestivamente e che nessuno ha invaso il campo di gioco. Questa Corte ritiene che i fatti per come narrati dall’arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S.), confermato nel corso dell’odierna audizione. Nessun errore tecnico può essere imputato al Direttore di gara, in quanto il calciatore n. 27 della società Nausicaa al momento dell’espulsione era in panchina, per cui correttamente il direttore di gara ha fatto riprendere il gioco con tutti i titolari della società di casa. Non vi è, infine, in atti nessuna prova circa la presenza sul terreno di gioco di persone non autorizzate che possa aver compromesso la tutela della società reclamante. La sanzione complessiva inflitta dal G.S.T. è, pertanto, congrua rispetto al comportamento tenuto dalla società reclamante. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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