C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 135 del 29/03/2019 – Delibera – RECLAMO n.67 della Società A.S.D. CITTA’ DI COSENZA C5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.130 del 21.03.2019 (punizione sportiva della perdita della gara Calcio a 5 “Serie C1” Città di Cosenza C5 – C.T.Maestrelli Calcio a 5 del 2.2.2019 con il punteggio di 0 – 6 per posizione irregolare del calciatore Riconosciuto Walter; squalifica per UNA giornata effettiva RICONOSCIUTO Walter; inibizione SGANGA Andrea fino al 20 marzo 2019; ammenda di € 100.00).

RECLAMO n.67 della Società A.S.D. CITTA’ DI COSENZA C5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.130 del 21.03.2019 (punizione sportiva della perdita della gara Calcio a 5 “Serie C1” Città di Cosenza C5 – C.T.Maestrelli Calcio a 5 del 2.2.2019 con il punteggio di 0 - 6 per posizione irregolare del calciatore Riconosciuto Walter; squalifica per UNA giornata effettiva RICONOSCIUTO Walter; inibizione SGANGA Andrea fino al 20 marzo 2019; ammenda di € 100.00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni; sentita la reclamante rappresentata dall’Avvocato Giuseppe Carratelli e Santo Orrico; sentita la controdeducente rappresentata dall’Avvocatessa Maria Antonietta Caracciolo; OSSERVA -a) Con delibera del 20.3.2019 C.R. Calabria di cui al C.U. n.130/2019, il Giudice Sportivo Territoriale, in accoglimento del reclamo proposto dalla Società C.T. Maestrelli C5, ritenuto che nel corso della gara del 2.2.2019 aveva partecipato nelle fila della A.S.D. Città di Cosenza C5 il giocatore Riconosciuto Walter, il quale non aveva titolo a prendervi parte perché squalificato: 1) infliggeva alla Società A.S.D. Città di Cosenza C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; 2) inibiva fino al 20.3.2019 il sig. Sganga Andrea quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. Città di Cosenza C5; 3) squalificava per UNA giornata effettiva RICONOSCIUTO Walter; 4) comminava l'ammenda di € 100,00 a carico della Società A.S.D. Città di Cosenza C5; -b) Avverso la decisione predetta proponeva ricorso la A.S.D. Città di Cosenza C5 affidandosi a quattro motivi.

Con il primo motivo la Società ricorrente assume che il ricorso proposto dall'Associazione C.T. Maestrelli C5, che ha dato origine all'impugnato provvedimento, è inammissibile per omesso versamento della tassa di reclamo e che il giudice sportivo non si è pronunciato sulla questione, già sollevata. Decidendo il merito della questione ai sensi dell'art. 36/4 C.G.S., la Corte rileva che, benché il C.G.S. non preveda espressamente l’inammissibilità, l'irricevibilità o l'improcedibilità del ricorso quale conseguenza dell’omesso versamento della tassa, tale effetto può agevolmente desumersi dal tenore letterale dell’art. 33/8 C.G.S., che dispone: “il versamento della tassa deve essere effettuato prima dell’inizio dell’udienza di trattazione”. Utilizzando la parola “deve”, la disposizione chiaramente costituisce un obbligo a carico della parte che intenda proporre un’azione davanti ad un organo della Giustizia Sportiva, obbligo che deve essere assolto entro il termine altrettanto chiaramente indicato dalla medesima disposizione procedimentale, ovvero, “prima dell’inizio dell’udienza di trattazione”. Sotto tale profilo, l’impostazione del motivo di ricorso può, quindi, astrattamente condividersi. Nel caso di specie, è pacifico che la A.S.D. C.T. Maestrelli C5 abbia regolarmente assolto il proprio obbligo di pagamento della tassa di reclamo mediante esecuzione del versamento di quanto dovuto con bonifico del 14.2.2019, prima dell'udienza di trattazione del 20.3.2019. Il primo motivo di ricorso articolato davanti a questa Corte dalla Società ASD Città di Cosenza C5 deve, pertanto, essere rigettato. ***** Con il secondo motivo la Società ricorrente deduce che il ricorso proposto dall'Associazione C.T. Maestrelli C5 sarebbe inammissibile per non essere stato inviato al calciatore Riconosciuto Walter. Anche tale motivo deve essere rigettato, poiché ai sensi dell'art. 46/5 C.G.S. nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, la copia del reclamo deve essere inviata alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’art. 38, comma 7. Per controparte deve, evidentemente, intendersi la Società avversaria che subirebbe il pregiudizio della modifica del risultato conseguito e non certamente il soggetto la cui irregolare posizione ha dato luogo all'irregolarità della gara. Risulta, peraltro, che l'Associazione C.T. Maestrelli C5 abbia correttamente eseguito tale adempimento, comunicando alla ASD Città di Cosenza C/5 il reclamo al Giudice Sportivo in data 8.2.2019 e producendo l'attestazione dell’invio mediante allegazione al reclamo stesso. ***** Con il terzo motivo la ASD Città di Cosenza C/5 assume che il reclamo proposto al Giudice Sportivo dalla Associazione C.T. Maestrelli C/5 non sarebbe stato preceduto dal preannuncio previsto dall'art. 29/8 lett. b) C.G.S. Senonché la disposizione richiamata dalla Società ricorrente non trova applicazione nel caso di specie, regolato invece dall'art. 46/3 C.G.S. specificamente dettato per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti. Orbene la norma predetta dispone che “i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa. Nelle gare di playoff e playout il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara. Il reclamo proposto in data 8.2.2019 dalla Associazione C.T. Maestrelli C/5 è, quindi, tempestivo essendo stato proposto entro i sette giorni previsti dallo svolgimento della gara del 2.2.2019. Il motivo deve, pertanto, essere rigettato. ***** Con il quarto motivo la ASD Città di Cosenza C/5 censura la decisione del Giudice Sportivo deducendone l'erroneità poichè il giocatore Riconosciuto Walter aveva titolo a prendere parte alla gara. Assume, infatti, la Società ricorrente che la posizione del predetto calciatore era stata oggetto di altra pronuncia della Corte Sportiva d'Appello Territoriale che aveva ridotto la squalifica del calciatore, inizialmente quantificata in una giornata di squalifica in campionato oltre una squalifica fino al 5.3.2019, nella sola squalifica del calciatore fino al 31.1.2019. La qual cosa legittimava la sua partecipazione alla gara del 2.2.2019. Il motivo è infondato. Invero, il Giudice Sportivo comminava al giocatore Riconosciuto Walter due diverse squalifiche in relazione a due distinte gare, entrambe pubblicate sul CU n. 75/2018. La prima squalifica a tempo fino al 5.3.2019 veniva comminata in relazione alla gara di Coppa Italia del 28.11.2018. La seconda squalifica per una giornata veniva comminata in relazione alla gara del 1°.12.2018 del campionato regionale di calcio a cinque. La Corte d'Appello Territoriale con provvedimento pubblicato sul CU n. 81/2018, su reclamo della ASD Città di Cosenza C5, riformava la decisione del Giudice Sportivo relativa alla squalifica a tempo, riducendola fino al 31.1.2019. La diversa squalifica di una giornata non veniva impugnata né avrebbe potuto esserlo ai sensi dell'art. 45/3 C.G.S.

Al termine della squalifica a tempo determinato come definita dal Giudice di seconda istanza (che ai sensi del combinato disposto degli artt.19/11.4. e 22/8 impedisce per la sua durata di svolgere qualsiasi attività sportiva nell’ambito della FIGC) Tale squalifica, ovviamente, non è rimasta assorbita dalla diversa squalifica a tempo (comminata in relazione alla gara del 28.11.2018 di Coppa Italia C5). , residuava ancora la squalifica di una giornata (comminata in relazione alla gara del 01.12.2018) che il giocatore Riconosciuto Walter non aveva ancora scontato. Invero, nel caso in cui un giocatore, per due fatti autonomi, sia contemporaneamente colpito da una squalifica a tempo e da una squalifica per una giornata di gara, la seconda sanzione deve essere scontata nella prima partita in calendario dopo la scadenza della squalifica a tempo. Sicché, essendo stata quella del 2.2.2019 la prima gara successiva all'espiazione della squalifica a tempo, il giocatore Riconosciuto non avrebbe potuto essere impiegato nella gara predetta perché squalificato. La decisione del Giudice Sportivo è, quindi, corretta. P.Q.M. La Corte rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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