C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 137 del 02/04/2019 – Delibera – RECLAMO n.68 della Società A.S.D. CATONA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.49 del 14.03.2019 (punizione sportiva della perdita della gara Catona Calcio – Atletico Melicucco del 10.03.2019, Campionato di 2^Categoria, penalizzazione di UN punto in classifica).
RECLAMO n.68 della Società A.S.D. CATONA CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.49 del 14.03.2019 (punizione sportiva della perdita della gara Catona Calcio – Atletico Melicucco del 10.03.2019, Campionato di 2^Categoria, penalizzazione di UN punto in classifica).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante assistita dall’Avvocato Francesca Violante; RILEVA
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali ed il referto presentato dal commissario di campo, nonché il supplemento del rapporto arbitrale, dai quali si evince che la partita in programma il giorno 10.3.2019 alle ore 18.00 sul campo "Santoro" di Villa S. Giovanni non ha avuto luogo in quanto il campo per destinazione era occupato da una manifestazione che ha avuto termine alle ore 19.00; considerato che le società avevano presentato le distinte di gara; considerato che la società Atletico Melicucco, trascorsi i 45 minuti di attesa come da regolamento, si è rifiutata di scendere in campo; visto l'art. 17 comma 1 del C.G.S.; deliberava di infliggere alla società Catona Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 per responsabilità oggettiva e di penalizzare la citata società di un punto in classifica. Propone ricorso la società Catona Calcio assumendo che la gara non si è svolta in quanto la società Atletico Melicucco, pur essendo presente al momento in cui il campo è stato sgombrato, ha rifiutato di disputare la gara e l’arbitro incorrendo in un errore tecnico non le ha imposto di farlo. Le argomentazioni addotte dalla ricorrente non meritano pregio. La responsabilità in merito all’organizzazione e disputa delle gare ricade sulla società ospitante e con essa - di conseguenza - l’onere di dimostrare, in caso di impedimenti alla disputa stessa, di aver adoperato la normale diligenza necessaria a garantire il regolare svolgimento della competizione. Nel caso di specie, il Catona avrebbe dovuto rappresentarsi la possibile evenienza del prolungarsi dei tempi di effettuazione della manifestazione e reperire un impianto alternativo o meglio, perché chiaramente meno oneroso, adoperarsi secondo le vigenti norme per l’effettuazione dell’evento sportivo in data ed ora differenti. Le argomentazioni del Catona al contrario non evidenziano alcun elemento utile ad una interpretazione differente della norma la cui chiara ratio risponde all’esigenza di garantire la regolare disputa di gare e competizioni. Ritiene, pertanto, il Collegio che la sanzione della punizione sportiva della gara vada confermata ma che nel contempo appare opportuno revocare la penalizzazione di un punto in classifica. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, annulla la penalizzazione di un punto in classifica e dispone la trasmissione degli atti alla Segreteria del Comitato Provinciale di Reggio Calabria per quanto di competenza; conferma la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara Catona Calcio – Atletico Melicucco del 10.03.2019; dispone, inoltre, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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