C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 137 del 02/04/2019 – Delibera – RECLAMO n.69 del Sig.FANELLO DANILO ( Società A.S.D. Sambiase Lamezia 1923) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.130 del 21.03.2019 (squalifica per TRE gare effettive).
RECLAMO n.69 del Sig.FANELLO DANILO ( Società A.S.D. Sambiase Lamezia 1923)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.130 del 21.03.2019 (squalifica per TRE gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; RILEVA che dal rapporto di uno degli assistenti arbitrali della gara A.S.D. Juvenilia Roseto C.S. - A.S.D. Sambiase Lamezia 1923 del 17/03/2019, risulta che, al 29’ del II tempo, veniva allontanato dal terreno di gioco l’allenatore della società A.S.D. Sambiase Lamezia 1923, Fanello Davide, su segnalazione dell’assistente stesso al direttore di gara, per essere entrato abusivamente in campo, proferendo una frase offensiva nei confronti della terna arbitrale. Il Giudice Sportivo Territoriale ha squalificato l’allenatore di che trattasi per tre giornate (cfr. C.U. n.130 del 21/03/2019 del Comitato Regionale Calabria). Il reclamante chiede una riduzione della sanzione, sostenendo, testualmente, di non avere “mai rivolto le parole offensive riferite dall’assistente arbitrale” e che “se nel frangente di cui in oggetto sono state espresse alcune delle parole sentite dall’assistente le stesse non erano certamente rivolte alla terna arbitrale”. In conclusione, chiede una rimodulazione della sanzione in via equitativa. I fatti per come narrati dall’assistente arbitrale in modo puntuale non possono essere posti in dubbio in considerazione, peraltro, del valore di prova assoluta e privilegiata del referto stesso. Tuttavia, la sanzione irrogata in primo grado appare meritevole, in via equitativa, di una riduzione a due giornate. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica all’allenatore FANELLO Davide a DUE giornate e dispone la restituzione della tassa al reclamante.
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