C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 137 del 02/04/2019 – Delibera – RECLAMO n.71 del Sig.MINOLITI Lorenzo( Società A.S.D. Magisano) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.36 CZ del 21.03.2019 (squalifica per CINQUE gare effettive).

 

RECLAMO n.71 del Sig.MINOLITI Lorenzo( Società A.S.D. Magisano)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.36 CZ del 21.03.2019 (squalifica per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Magisano – Pol. Caraffa del 17/03/2019, risulta che, al 38’ del II tempo, veniva espulso il calciatore Minoliti Lorenzo (Magisano) per avere tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara. Per quanto sopra, il giudice di prime cure ha squalificato il Minoliti per cinque gare effettive (cfr. C.U. n.36 del 21/03/2019 della Delegazione Provinciale di Catanzaro). Il reclamante chiede una riduzione della squalifica, sostenendo di avere protestato vivacemente nei confronti dell’arbitro (dopo la segnatura di una rete della squadra avversaria), senza, tuttavia, offenderlo o minacciarlo. I fatti per come riportati puntualmente dal direttore di gara non possono essere posti in dubbio in considerazione, peraltro, del valore di prova assoluta e privilegiata del referto stesso. Tuttavia, la sanzione irrogata in primo grado appare eccessiva in relazione all’effettiva gravità dei fatti ascritti al Minoliti e pertanto meritevole, in via equitativa, di una riduzione a tre giornate effettive di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore MINOLITI Lorenzo a TRE giornate effettive di gara, disponendo la restituzione della tassa al reclamante.

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