C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 141 del 09/04/2019 – Delibera – RECLAMO nr. 70 del Sig. BARBUTO Saverio (Società A.S.D. Catanzaro Lido 2004) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 60 SGS del 21.03.2019 ( squalifica per CINQUE gare effettive).

 

RECLAMO nr. 70 del Sig. BARBUTO Saverio (Società A.S.D. Catanzaro Lido 2004)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 60 SGS del 21.03.2019 ( squalifica per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il reclamante e l’arbitro a chiarimenti; RILEVA che dal rapporto arbitrale della gara Catanzaro Lido 2004 – Vigor Catanzaro, risulta che l’allenatore del Catanzaro Lido 2004 Barbuto Saverio al 25’ del 2 tempo, dopo che il Direttore di Gara non aveva convalidato una rete della propria squadra, si rivolgeva allo stesso tenendo un comportamento offensivo e minaccioso. Il Sig. Barbuto ha presentato reclamo, escludendo categoricamente di aver mantenuto un comportamento offensivo e minaccioso, e riconoscendo solo di essere entrato sul terreno di gioco per chiedere chiarimenti al direttore di gara circa la propria decisione di non convalidare la rete segnata dalla sua squadra. I fatti per come narrati dall’arbitro in modo puntuale non possono essere posti in dubbio in considerazione, peraltro, del valore di prova assoluta e privilegiata del referto (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S.). Tuttavia, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti verificatisi, appare conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione inflitta all’allenatore Barbuto, in quanto il comportamento dallo stesso tenuto può essere qualificato quale offensivo, ma non minaccioso come peraltro dichiarato dall’arbitro in sede di udienza. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica all’allenatore BARBUTO Saverio a TRE gare effettive e dispone restituirsi la tassa.

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