FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 183/AA del 24/02/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BALLOTARI BIZZOCCOLI ROSA ASD FC MARMIROLO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 214 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe BIZZOCCOLI, Emiliano ROSA, Roberto BALLOTARI e della società A.S.D. F.C. MARMIROLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE BIZZOCCOLI, all’epoca dei fatti Allenatore UEFA B tesserato per la Società ASD FC Marmirolo, in violazione del disposto di cui agli artt. art. 4, comma 1, 21, comma 9 e 39, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché agli artt. 19, comma 1, lettera d) e 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, in data 3 ottobre 2021, in occasione della gara PSG - FC Marmirolo valida per il campionato di 1° categoria, girone H, organizzato dal C.R. Lombardia della LND, acceduto all’area spogliatoi in costanza di squalifica inflitta dal Giudice Sportivo e pubblicata con C.U. 19 del 30 settembre 2021; per aver acceduto all’area adiacente al terreno di gioco e, posizionato dietro la recinzione a ridosso delle panchine, svolto nel corso del primo tempo della gara il ruolo di allenatore, nonostante la squalifica di cui sopra, impartendo direttive ai calciatori della F.C. Marmirolo; nonché per aver tenuto, alla presenza dei tesserati delle due squadre, una condotta gravemente antisportiva nell’intervallo della gara ai danni del dirigente accompagnatore della Società FC P.S.G. Sig. Angelo Cirelli, colpendolo con un violento schiaffo al volto;

 EMILIANO ROSA, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore tesserato per la Società ASD FC Marmirolo, in violazione del disposto di cui agli artt. art. 4, comma 1 e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, in data 3 ottobre 2021, in occasione della gara PSG - FC Marmirolo valida per il campionato di 1° categoria, girone H, organizzato dal C.R. Lombardia della LND consentito o, comunque, non impedito al Sig. Giuseppe Bizzoccoli di accedere all’area spogliatoi in costanza di squalifica inflitta dal Giudice Sportivo e pubblicata con C.U. 19 del 30 settembre 2021, nonché di accedere all’area adiacente al terreno di gioco e, posizionato dietro la recinzione a ridosso delle panchine, di svolgere, nel corso del primo tempo della gara, il ruolo di allenatore, nonostante la squalifica di cui sopra, impartendo direttive ai calciatori della F.C. Marmirolo;

ROBERTO BALLOTARI, all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD FC Marmirolo, in violazione del disposto di cui agli artt. art. 4, comma 1 e 21, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, in data 3 ottobre 2021, in occasione della gara PSG - FC Marmirolo valida per il campionato di 1° categoria, girone H, organizzato dal C.R. Lombardia della LND consentito o, comunque, non impedito al Sig. Giuseppe Bizzoccoli di accedere all’area spogliatoi in costanza di squalifica inflitta dal Giudice Sportivo e pubblicata con C.U. 19 del 30 settembre 2021, di accedere all’area adiacente al terreno di gioco e, posizionato dietro la recinzione a ridosso delle panchine, svolgere nel corso del primo tempo della gara il ruolo di allenatore, nonostante la squalifica di cui sopra, impartendo direttive ai calciatori della F.C. Marmirolo; A.S.D. F.C. MARMIROLO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto BALLOTARI, in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. F.C. MARMIROLO, e dai Sig.ri Emiliano ROSA e Giuseppe BIZZOCCOLI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Roberto BALLOTARI, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Giuseppe BIZZOCCOLI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Emiliano ROSA e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. F.C. MARMIROLO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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