FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 192/AA del 03/03/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – LAUDADIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 277 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe LAUDADIO avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE LAUDADIO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Noicattaro Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 24 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC e dall’articolo 12 lettera a) del C. U. n. 186 – stagione sportiva 2018/2019 - del Settore Tecnico FIGC, avente ad oggetto uno dei requisiti di partecipazione al Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione di Allenatore di Giovani Calciatori, secondo il quale "non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 2017/2018 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 90 giorni", per avere lo stesso dichiarato in maniera non veridica, al fine di partecipare al corso appena citato, di non essere stato oggetto di squalifica per un periodo superiore a 90 giorni nella stagione sportiva 2017 – 2018; tutto ciò contrariamente a quanto emerge documentalmente dal provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione di Bari pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 30 dell’8.2.2018 (decisione poi confermata dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 43 del 3.5.2018) che ha inflitto al sig. Laudadio Giuseppe (all’epoca dei fatti tesserato per la società Noicattaro Calcio) l’inibizione a svolgere ogni attività dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale fino al 30.6.2018;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe LAUDADIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 80 (ottanta) giorni di squalifica e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Giuseppe LAUDADIO;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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