C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 141 del 09/04/2019 – Delibera – RECLAMO nr. 76 del Sig. MINNITI Antonio (Società A.C.D.S.D. Ludos Vecchia Miniera) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 130 del 21.03.2019 ( squalifica fino al 20 MARZO 2024 con preclusione nella permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione Italiana Gioco Calcio, con la precisazione che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC – C.U. nr 256/A del 27.1.2016).

 

RECLAMO nr. 76 del Sig. MINNITI Antonio (Società A.C.D.S.D. Ludos Vecchia Miniera)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 130 del 21.03.2019 ( squalifica fino al 20 MARZO 2024 con preclusione nella permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione Italiana Gioco Calcio, con la precisazione che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC - C.U. nr 256/A del 27.1.2016).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il reclamante; RILEVA il Giudice Sportivo Territoriale, stante l’aggressione subita dal Direttore di Gara al termine della gara del 16.03.2019 tra ASD Ludos Vecchia Miniera e Xenium, deliberava, tra l’altro, l’inibizione fino al 20.03.2024 del sig. Antonio Minniti con preclusione nella permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione Italiana Gioco Calcio. Avverso tale decisione il Minniti ha proposto reclamo deducendo di non aver ingiuriato o offeso il direttore di gara, e di non averlo percosso con alcun bastone, che, viceversa, era stato tolto dalle mani di un tifoso per evitare contatti con il direttore di gara. Questa Corte ritiene che il reclamo proposto è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Dal rapporto arbitrale, ben dettagliato e supportato da documentazione medica, emerge che a fine gara il direttore di gara veniva violentemente aggredito e ripetutamente percosso con un bastone dal reclamante sulla parte occipitale della testa e sulla schiena. I fatti per come narrati dall’arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S.), e la loro gravità, per la cui valutazione rilevano più le modalità dell’aggressione che le conseguenze, giustificano la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, essendo deprecabili gli atti di violenza commessi nei confronti del direttore di gara. P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa. Conferma la misura amministrativa ex art.16 comma 4bis del C.G.S. Dispone che copia del fascicolo e del presente provvedimento vengono inviati alla Procura Arbitrale in relazione alle dichiarazioni rese dal reclamante alla seduta dell’8 aprile 2019, in merito al presunto comportamento tenuto dall’arbitro.

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