C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 145 del 16/04/2019 – Delibera – RECLAMO nr. 79 della Società A.S.D. FILADELFIA CUP avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 65 del 28.03.2019 (Ammenda € 100,00, inibizione dirigente VALIA Francesco fino al 03.05.2019, inibizione del massaggiatore ANELLO Giovanni fino al 03.05.2019, squalifica calciatori BONELLI Domenico e MANCARI Tommasino per SEI gare effettive, squalifica calciatore SISCA Salvatore per TRE gare effettive).

RECLAMO nr. 79 della Società A.S.D. FILADELFIA CUP

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 65 del 28.03.2019 (Ammenda € 100,00, inibizione dirigente VALIA Francesco fino al 03.05.2019, inibizione del massaggiatore ANELLO Giovanni fino al 03.05.2019, squalifica calciatori BONELLI Domenico e MANCARI Tommasino per SEI gare effettive, squalifica calciatore SISCA Salvatore per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che le argomentazioni addotte dalla reclamante non appaiono sufficienti ad inficiare la ricostruzione dei fatti offerta dal Giudice di primo grado nel provvedimento impugnato, sulla base di quanto emerso dagli atti ufficiali di gara, che costituiscono prova privilegiata; atteso che le sanzioni irrogate appaiono congrue rispetto alla natura, all’entità ed alle modalità di fatti ascritti; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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